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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1949/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, pubblicato in data 29.10.2024.

Giustizia amministrativa202500880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1949/2024 del Tribunale di Salerno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Salerno aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 19.282,10, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto di esecutorietà del 21 gennaio 2025. Dopo la notificazione del titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che il Comune avesse provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrata la condizione essenziale per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo: la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dalla quale consegue la formazione del giudicato sul decreto. Ha inoltre verificato la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Comune di corrispondere alla società ricorrente le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, per dare completa esecuzione al titolo entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della parte. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato, fermo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 159, comma 5, TUEL. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne la mancata applicazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e munito di giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto, previa verifica della notificazione, determina la formazione del giudicato e costituisce condizione per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza nei suoi confronti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa non solo quando manifestamente iniqua, bensì anche quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000

    Il commissario ad acta deve rispettare i limiti relativi alle somme impignorabili e non può disporre delle somme protette indicate dalla disciplina del TUEL, previa verifica delle deliberazioni rilevanti.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza per un decreto ingiuntivo è proponibile solo quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; tale dichiarazione, previa verifica della notificazione e in assenza di opposizione, determina la formazione del giudicato sul titolo.
  • Prima di ordinare l'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere verificata la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di persistente inerzia, conferendogli anche il potere di compiere gli atti contabili e di bilancio necessari all'esecuzione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159 TUEL.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla o mitigarla quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando anche le difficoltà connesse ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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