Sentenza n. 3184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e i motivi aggiunti contro l'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva presentato domanda di condono per una nuova unità immobiliare rustica realizzata mediante sopraelevazione e creazione di nuovo volume su un lastrico solare, in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune aveva negato il condono ritenendo l'intervento non sanabile ai sensi della disciplina sul condono edilizio, trattandosi di abuso maggiore consistente in ampliamento volumetrico su area vincolata e non conforme agli strumenti urbanistici; aveva inoltre adottato un'ordinanza di demolizione. In appello sono state riproposte, in sostanza, le censure già dedotte in primo grado: insufficiente motivazione del diniego di condono; erronea applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 anziché dell'art. 27, comma 2; mancata precisa individuazione delle opere da demolire e dell'area di sedime da acquisire; erroneità della sentenza di primo grado. Il Comune ha eccepito la genericità dell'appello, la mancata indicazione dell'interesse a contestare il procedimento sanzionatorio prescelto e la novità della censura relativa alla descrizione delle opere. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appello non sviluppava critiche puntuali alla sentenza impugnata, limitandosi in parte a riproporre i motivi di primo grado. Ha inoltre osservato che il provvedimento di diniego era plurimotivato e che non era stata censurata la distinta ragione ostativa della non conformità dell'opera agli strumenti urbanistici. La censura relativa alla mancata precisa individuazione delle opere è stata invece ritenuta esaminabile, perché già dedotta, seppure sinteticamente, nei motivi aggiunti di primo grado.
La decisione
L'appello è stato dichiarato innanzitutto inammissibile per genericità, ai sensi del principio di specificità dei motivi d'appello: l'appellante avrebbe dovuto criticare puntualmente le ragioni della sentenza del TAR, mentre si è limitata in parte a riproporre le censure originarie. È stata altresì ritenuta inammissibile la riproposizione del primo motivo mediante mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo, senza trascriverne il contenuto, e il ricorso di primo grado è stato considerato ab origine inammissibile perché non aveva censurato tutti i capi del diniego plurimotivato, incluso quello relativo alla non conformità urbanistica. Nel merito, comunque, l'appello è stato ritenuto infondato. Gli abusi consistenti nella realizzazione di nuovi volumi su immobili vincolati non sono sanabili mediante condono, anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta; sono sanabili, previo parere favorevole dell'autorità preposta, soltanto gli interventi minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria conformi alla disciplina urbanistica. La sopraelevazione con creazione di nuovo volume destinato ad abitazione, realizzata in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, costituisce abuso maggiore e il diniego è sufficientemente motivato mediante il richiamo al vincolo e alla non conformità urbanistica. È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001: l'appellante non ha indicato quale interesse concreto avrebbe avuto all'applicazione dell'art. 27, comma 2, poiché entrambi i procedimenti conducono alla demolizione. L'ordinanza individuava sufficientemente le opere mediante l'indicazione delle particelle catastali e del volume in sopraelevazione. La mancata indicazione dell'area di sedime da acquisire non vizia l'ordinanza, potendo tale individuazione avvenire successivamente, con separato atto, in caso di inottemperanza. L'appello è stato quindi respinto, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
Il principio di specificità dei motivi di appello
L'appello deve contenere una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi di primo grado.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
La formulazione dei motivi deve consentire di individuare con certezza le censure; il mero rinvio per relationem ad altro atto processuale non è sufficiente.
art. 32, comma 27, lett. d), legge n. 326/2003
È stato richiamato quale fondamento del diniego di condono per l'abuso realizzato su area sottoposta a vincolo.
art. 3, comma 1, lett. b), legge regionale Lazio n. 12/2004
È stato richiamato dal Comune quale ulteriore fondamento del diniego di condono.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
È legittimo adottare l'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 per un intervento realizzato in assenza di permesso o con variazioni essenziali; la mancata indicazione immediata dell'area di sedime da acquisire non costituisce vizio, potendo l'individuazione avvenire successivamente con separato atto.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
La contestazione della sua mancata applicazione è priva di interesse quando il diverso procedimento applicato conduce comunque alla demolizione.
artt. 136 d.lgs. 42/2004 e 22 legge regionale Lazio n. 24/1998
Sono richiamati quali presupposti del vincolo paesaggistico gravante sull'area interessata dall'abuso.
legge n. 326/2003
Disciplina il condono edilizio invocato dalla proprietaria.
legge regionale Lazio n. 12/2004
Disciplina regionale applicabile alla domanda di condono edilizio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d'appello i motivi devono rivolgere una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione, anche parziale, dei motivi di primo grado non soddisfa il principio di specificità di cui all'art. 101, comma 1, c.p.a., salvo che dalle allegazioni emerga comunque con sufficiente chiarezza l'errore attribuito alla sentenza.
- La riproposizione di un motivo mediante il mero richiamo per relationem a un precedente atto processuale, senza trascriverne o illustrarne il contenuto in modo tale da rendere certe le censure, è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonome ragioni ostative, l'impugnazione deve censurare ciascun capo motivazionale; la mancata contestazione anche di una sola ragione autonoma rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse alla rimozione delle altre motivazioni.
- Gli abusi edilizi consistenti nella realizzazione di nuovi volumi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico non sono sanabili mediante condono, anche se il vincolo non determina l'inedificabilità assoluta; restano astrattamente sanabili, previo parere favorevole dell'autorità di tutela e nel rispetto della disciplina urbanistica, soltanto gli interventi minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
- L'ordinanza di demolizione può individuare le opere abusive mediante le particelle catastali e la descrizione del volume interessato; la mancata indicazione nell'ordinanza dell'area di sedime destinata all'eventuale acquisizione in caso di inottemperanza non determina l'illegittimità dell'atto, potendo tale individuazione intervenire successivamente con separato provvedimento.
- La contestazione del modulo procedimentale sanzionatorio è priva di interesse quando il ricorrente non dimostri quale concreta utilità deriverebbe dall'applicazione del diverso procedimento, ove entrambi conducano alla demolizione dell'abuso.
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