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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30779/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due ordinanze-ingiunzione del Prefetto di Treviso, con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa per emissione di assegni privi di provvista. L'opponente sosteneva, in via principale, che le violazioni non fossero state tempestivamente contestate e, comunque, che gli assegni non fossero stati da lui effettivamente emessi, poiché sarebbero stati riempiti abusivamente da terzi. Il Giudice di pace accoglieva solo in parte l'opposizione; in appello il Tribunale rigettava integralmente il gravame. In Cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 6 d.lgs. 150/2011 e 416 c.p.c., per avere il giudice di merito escluso la decadenza della P.A. nonostante la costituzione tardiva; 2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 d.lgs. 150/2011 per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della presunta asimmetria tra le preclusioni dell'opponente e quelle dell'amministrazione; 3) violazione degli artt. 148, 149 c.p.c., 2719 c.c. e l. 689/1981, per avere ritenuto provata la notificazione dei verbali presupposti sulla base di documentazione ritenuta incompleta o fotocopiata; 4) violazione degli artt. 115, 416, 279 e 216 c.p.c. e 2719 c.c., per non avere il Tribunale valorizzato la dedotta mancata contestazione della tesi difensiva secondo cui gli assegni sarebbero stati abusivamente completati da terzi e per non avere posto a carico della P.A. la prova della riferibilità della sottoscrizione al ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il termine per la costituzione dell'autorità opposta non ha natura perentoria in difetto di espressa sanzione decadenziale, e la produzione documentale o le mere difese tardive non violano la parità delle armi, soprattutto quando riguardano atti del procedimento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo preciso quando e come avesse contestato la documentazione prodotta dalla P.A. Ha infine respinto il quarto motivo, chiarendo che, in tema di assegni utilizzati come prova dell'illecito, la contestazione della sottoscrizione non impone necessariamente il ricorso alla verificazione ex art. 216 c.p.c., restando a carico dell'opponente la prova che il titolo sia stato falsificato o alterato senza autorizzazione; la non contestazione non può invertire tale onere probatorio. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. La Corte ha anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 150/2011

    Richiama il rito applicabile all'opposizione a sanzione amministrativa e il rinvio alle forme del rito del lavoro, ma senza attribuire al termine di costituzione della P.A. natura perentoria in assenza di espressa previsione decadenziale.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    È richiamato quale norma che disciplina il rito dell'opposizione a sanzione amministrativa; il termine per la costituzione del resistente è considerato non perentorio.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato per il termine di costituzione del convenuto nel rito del lavoro, termine che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non comporta decadenze automatiche per la P.A.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta irregolarità della notificazione dei verbali presupposti.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta dei verbali presupposti.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato con riferimento alla contestazione delle copie documentali prodotte dalla P.A. e alla loro idoneità probatoria.

  • L. 689/1981

    Richiamata quale disciplina generale delle sanzioni amministrative e dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte esclude la violazione della parità delle armi.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dal ricorrente per lamentare lesione del diritto di difesa, ma la Corte ritiene che le facoltà difensive della P.A. non comprimano quelle dell'opponente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze processuali e la pretesa non contestazione.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ne ricavi una violazione rilevante.

  • art. 216 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la verifica della sottoscrizione dell'assegno non deve necessariamente avvenire tramite verificazione ex art. 216 c.p.c., perché l'amministrazione può provare l'illecito anche con altri mezzi di prova e presunzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    La Corte esclude che venga in rilievo nella fattispecie considerata, trattandosi di produzione documentale da parte dell'autorità opposta nel giudizio di opposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il termine per la costituzione dell'autorità opposta, pur richiamando il rito del lavoro, non è di regola perentorio se la legge non commina espressamente una decadenza; la tardività non impedisce di resistere alla domanda né, di per sé, di produrre documenti relativi al procedimento sanzionatorio.
  • La produzione tardiva di documenti o lo svolgimento di mere difese da parte della pubblica amministrazione non viola automaticamente il principio di parità delle armi, specie quando i documenti attengono alla regolarità del procedimento amministrativo e all'accertamento dell'illecito contestato.
  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo fondato su atti o documenti processuali deve indicare in modo puntuale il fatto processuale, il momento della deduzione e il contenuto degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa fondato sull'uso di assegni, la contestazione della sottoscrizione o dell'autenticità del titolo non impone necessariamente il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c.; l'amministrazione può provare l'illecito anche con altri mezzi di prova e presunzioni.
  • La mancata attivazione del procedimento di verificazione non comporta, da sola, il riconoscimento dell'apocrifia del titolo: resta a carico dell'opponente dimostrare che il titolo sia stato falsificato, alterato o riempito senza autorizzazione.
  • La non contestazione non può essere utilizzata per invertire l'onere della prova quando l'opponente invochi la falsità o l'abusivo riempimento di un assegno; il tema resta governato dalle regole ordinarie sull'onere probatorio.
  • In tema di notificazione dei verbali presupposti a ordinanze-ingiunzione, la censura in cassazione richiede la precisa indicazione della contestazione effettuata in sede di merito e degli atti da cui essa risulterebbe, altrimenti il motivo difetta di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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