Cassazione Penale, Sentenza n. 12005/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/10/2021 con la quale la Corte d'appello di Cagliari aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Mascia. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe valutato, ai fini della sussistenza della colpa ostativa, la condotta relativa alla detenzione di un ordigno esplosivo (per la quale era stata pronunciata assoluzione per non aver commesso il fatto) invece che concentrarsi sulla fattispecie di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; inoltre la Corte non avrebbe chiarito se il provvedimento cautelare che aveva disposto gli arresti domiciliari fosse stato adottato anche in relazione alla coltivazione illecita, né avrebbe valutato correttamente le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia rispetto al possesso delle piantine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il giudice di rinvio (la Corte di appello) non abbia adempiuto all'obbligo motivazionale imposto dalla precedente sentenza di annullamento (n.16238/2019): la Corte territoriale ha riprodotto motivazioni già censurate e ha esteso la valutazione a condotte riguardanti la detenzione di esplosivi, non rilevanti secondo la sentenza di annullamento. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento alla Corte di appello di Cagliari per un nuovo esame, indicando di colmare le lacune motivazionali e di attenersi alle questioni e allo schema di valutazione indicati nella sentenza di annullamento.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, codice di procedura penale
Il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione deve fornire motivazione adeguata e puntuale; la motivazione deve rispettare le indicazioni e lo schema logico eventualmente enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento, e il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo quanto richiesto dalla sentenza di annullamento.
art. 73, DPR 309/1990
Norma penale relativa agli illeciti in materia di sostanze stupefacenti (tra cui coltivazione e detenzione). Nella vicenda rileva per definire l'addebito riferibile al possesso/coltivazione delle piantine e per accertare se il titolo cautelare e le condotte ostative fossero pertinenti a tale specifica fattispecie.
principio giurisprudenziale della Cassazione relativo all'obbligo motivazionale in caso di annullamento e rinvio
La Suprema Corte ha affermato che, quando annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva la libertà di valutazione ma è vincolato a fornire una motivazione che segua lo schema indicato nella sentenza di annullamento; non è consentito riprodurre motivazioni già ritenute carenti e inadeguate dalla Cassazione, né estendere la valutazione a profili espressamente esclusi nella decisione di annullamento.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla per vizio di motivazione e rinvia, il giudice di rinvio deve motivare il nuovo provvedimento attenendosi allo schema logico e ai punti evidenziati dalla Cassazione; non può limitarsi a ripetere motivazioni già censurate.
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve circoscrivere la valutazione alle fattispecie e agli elementi effettivamente rilevati dai precedenti gradi e dalla sentenza di annullamento; non è ammissibile fondare il rigetto su addebiti o condotte che la Cassazione ha escluso.
- Il rapporto tra titolo cautelare e addebiti contestati deve essere chiaramente esplicitato: il giudice deve stabilire se il provvedimento cautelare si riferiva anche alla specifica fattispecie contestata (es. coltivazione di stupefacenti) e motivare le conseguenze ai fini della riparazione.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia devono essere valutate e, se rilevanti, esplicitamente prese in considerazione nella motivazione quando incidono sulla sussistenza di eventuali comportamenti ostativi alla riparazione.
- La mancanza o l'insufficienza di motivazione costituisce motivo di annullamento: la Corte di Cassazione controlla che il giudice di rinvio non reintroduca argomentazioni già ritenute carenti e che rispetti i limiti di valutazione indicati dalla sentenza di annullamento.
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