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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04458/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo corretta e congrua la motivazione della Corte d'appello sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso congiunto proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 maggio 2024. Dal testo emerge che in appello era stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a una condotta di detenzione illecita di stupefacenti destinati allo spaccio. I ricorrenti contestavano, secondo quanto ricavabile indirettamente dall'ordinanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego valorizzando la gravità del fatto: circa 60 dosi medie di droga di diverso genere già suddivise per la cessione, l'uso di un deposito e di un'auto a noleggio per l'attività di smercio e la pendenza di un altro procedimento per reato della stessa indole.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti profili di significativa gravità, desumibili dalla quantità e suddivisione della sostanza, dalle modalità organizzative dello smercio e dalla presenza di precedenti o pendenze per reati della stessa indole.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta: la disponibilità di una quantità apprezzabile di stupefacente già suddivisa per la cessione, l'impiego di mezzi o luoghi organizzati per lo spaccio e la presenza di precedenti specifici o procedimenti pendenti possono legittimare il diniego dell'art. 131-bis c.p.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto, con riferimento a elementi fattuali concreti, delle ragioni per cui la condotta non può essere considerata di particolare tenuità; in tal caso il ricorso per cassazione che si limiti a contestare tale apprezzamento è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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