Cassazione Penale, Ordinanza n. 13383/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti motivi attinenti al giudizio di responsabilità, alla pretesa sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, si limitavano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna confermata in appello
art. 393-bis c.p.
causa di non punibilità/esimente invocata dal ricorrente, ritenuta non idonea a superare la motivazione di merito nell'ambito del giudizio di legittimità
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione della sussistenza di una causa di giustificazione o esimente richiede un confronto puntuale con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; una doglianza generica è inammissibile.
- La censura sulla recidiva e sulla dosimetria della pena deve essere specifica e autosufficiente, indicando gli errori logici o giuridici della motivazione di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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