Cassazione Civile, Ordinanza n. 15603/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario agiva contro i confinanti deducendo che la stradina interpoderale posta sul confine tra i due fondi era stata ampliata da costoro a suo danno, con occupazione di una porzione del suo terreno. Chiedeva quindi l'accertamento del confine e l'apposizione dei termini. Il tribunale accoglieva la domanda sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e ordinava il rilascio della porzione occupata. In appello, però, la domanda veniva rigettata sul presupposto che il confine fosse certo. Il ricorrente per cassazione deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ed errata valutazione delle prove; con il secondo, violazione degli artt. 950 e 2700 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto certo il confine solo perché esisteva una delimitazione fisica in loco e senza verificare la reale incertezza del confine o l'esistenza di un vero negozio di accertamento tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento della decisione impugnata perché la mera esistenza di una recinzione o di altra delimitazione materiale non esclude, di per sé, l'incertezza del confine ai fini dell'azione di regolamento dei confini; per ritenere il confine certo occorre che esso risulti dai titoli, dai termini apposti o da un effettivo negozio di accertamento, non desumibile automaticamente dalla sola presenza di una separazione fisica.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza del confine, anche soggettiva; il confine non coincide necessariamente con la delimitazione materiale esistente in loco.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte decide la censura sul corretto inquadramento dell'azione di regolamento dei confini e sulla valutazione della prova della certezza del confine.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di fatto decisivo e erronea valutazione delle risultanze probatorie.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma invocata per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- L'azione di regolamento dei confini presuppone una situazione di incertezza del confine, che può essere sia oggettiva sia soggettiva; la contestazione tra confinanti basta a integrare l'interesse all'azione anche quando esista una divisione materiale tra i fondi.
- La mera presenza di una recinzione, di un muro o di altra delimitazione fisica non è sufficiente, da sola, a dimostrare la certezza del confine, perché la delimitazione materiale può non coincidere con il confine giuridico reale.
- La certezza del confine deriva, in via principale, dai titoli di proprietà e, in presenza di termini già apposti, da questi ultimi; in difetto, il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova solo quando le indicazioni dei titoli siano mancanti o insufficienti.
- Il negozio di accertamento del confine può risultare anche da comportamenti concludenti, ma richiede la verifica rigorosa di un comune intento delle parti di fissare in modo definitivo la linea di confine; non basta la sola esistenza o ricostruzione di una recinzione.
- Quando la sentenza d'appello rigetta la domanda di regolamento dei confini fondando la certezza del confine esclusivamente su una separazione fisica e senza accertare un titolo, termini o un accordo di accertamento, la decisione incorre in errore di diritto.
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