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Ordinanza

Ordinanza n. 3321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 3007/2026, concernente la disciplina dei termini per l’inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione ai titoli di sostegno conseguiti in Italia o all’estero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio e, nell’ambito del giudizio di primo grado, hanno contestato il decreto ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, nella parte in cui prevede termini differenziati per l’inserimento nella prima fascia delle GPS a seconda che il titolo di specializzazione per il sostegno sia stato conseguito in Italia oppure all’estero. La censura muoveva dall’asserita illegittimità della differenziazione e richiamava un diverso orientamento giurisprudenziale. Gli appellanti avevano inoltre chiesto misure cautelari monocratiche, già respinte con decreto presidenziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non illegittima la previsione del decreto ministeriale n. 27/2026 che distingue i termini di inserimento nella prima fascia delle GPS in base al luogo di conseguimento del titolo. La differenziazione è stata considerata ragionevole e conforme alla disciplina unionale sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, anche alla luce della direttiva 2005/36/CE. Il Collegio ha osservato che, in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell’Unione europea, il titolo italiano è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero richiede un’ulteriore procedura di riconoscimento; tale procedura è particolarmente giustificata per l’insegnamento di sostegno, rivolto a soggetti fragili. È stato inoltre rilevato che il sistema della doppia riserva presenta una diversa disciplina quanto al termine per la presentazione dell’istanza di riconoscimento: per chi abbia conseguito tempestivamente il titolo estero senza averne ancora ottenuto il riconoscimento, l’art. 7, commi 3 e 4, punto ii), del d.m. n. 27/2026 prevede il termine del 16 marzo 2026; il diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dagli appellanti non considera tale distinzione. Non ravvisando i presupposti cautelari richiesti dall’art. 62 c.p.a., il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione delle peculiarità della fattispecie e dell’esistenza di un diverso orientamento del giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    prescritto requisito del fumus boni iuris

    L’appello cautelare può essere accolto solo in presenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.

  • direttiva 2005/36/CE

    normativa unionale sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche

    La disciplina unionale non impedisce una differenziazione procedurale tra titoli italiani e titoli esteri quando questi ultimi necessitano di un’ulteriore procedura di riconoscimento.

  • art. 7, commi 3 e 4, punto ii), d.m. 27/2026

    La disposizione prevede il termine entro cui deve essere presentata l’istanza di riconoscimento per l’inserimento con riserva di chi abbia conseguito tempestivamente il titolo estero ma non ne abbia ancora ottenuto il riconoscimento in Italia.

  • d.m. 16 febbraio 2026, n. 27

    termine differenziato per l’inserimento nella I^ fascia delle GPS a seconda che il titolo per il sostegno sia stato conseguito in Italia o all’estero

    La previsione regolamentare è stata ritenuta, in sede cautelare, ragionevole e non contrastante con la normativa unionale, poiché il titolo estero è soggetto a riconoscimento ulteriore.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la differenziazione dei termini procedurali per l’inserimento in una graduatoria pubblica tra titoli conseguiti nello Stato e titoli conseguiti all’estero può risultare ragionevole quando questi ultimi richiedano un procedimento ulteriore di riconoscimento.
  • In assenza di un sistema armonizzato di formazione professionale nell’Unione europea, l’amministrazione può subordinare l’efficacia del titolo professionale estero al previo riconoscimento nazionale, senza che ciò costituisca, di per sé, una violazione della libera circolazione o delle regole unionali sul riconoscimento delle qualifiche.
  • Nel settore dell’insegnamento di sostegno, la previsione di verifiche ulteriori sul riconoscimento dei titoli esteri può essere giustificata dall’esigenza di garantire l’idoneità delle figure professionali destinate a operare con soggetti fragili.
  • Ai fini dell’appello cautelare, il fumus boni iuris manca quando, a una sommaria valutazione, l’atto impugnato risulta ragionevole, coerente con la disciplina applicabile e sorretto da una differenza oggettiva tra le situazioni comparate.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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