Cassazione Civile, Ordinanza n. 31433/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una struttura sanitaria privata accreditata di ottenere il pagamento di somme che assumeva ancora dovute per prestazioni sanitarie rese nel 2007 in regime di accreditamento, nonché il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, asseritamente causati dalla riduzione del budget operata dall'azienda sanitaria e dalla mancata attivazione dell'amministrazione regionale per il ripristino del budget originario. La struttura sosteneva che la disciplina regionale non consentisse alle aziende sanitarie di modificare unilateralmente le condizioni economiche pattuite e che il decreto assessoriale successivo prevedesse per il 2007 solo una remunerazione parziale subordinata ad adesione transattiva, mentre la corte d'appello aveva ritenuto legittima la rideterminazione del budget sulla base del contratto che recepiva il decreto regionale e il relativo ius variandi. Con il primo motivo di ricorso venivano denunciate violazioni di norme regionali, dei decreti assessoriali e del contratto, sostenendo che il potere di riduzione spettasse all'assessorato e non all'azienda sanitaria e che il decreto successivo riguardasse solo il 2008; con il secondo motivo si censurava il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. per la pretesa illegittima decurtazione del budget e per l'omesso intervento dell'assessore regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che fondava la decisione sul contenuto vincolante del contratto stipulato tra le parti, nel quale il budget era indicato come provvisorio ed era espressamente recepito lo ius variandi previsto dal decreto assessoriale; infondato perché, nel quadro normativo richiamato, la rideterminazione negoziale del budget da parte dell'azienda sanitaria e la successiva decurtazione erano compatibili con il decreto regionale e con l'obiettivo di contenimento della spesa, mentre gli importi dell'art. 2 del decreto erano soltanto programmatici e non immodificabili. Ha inoltre escluso che il successivo decreto del 2008 potesse incidere in senso contrario, rilevando la non pertinenza dell'argomento rispetto al recepimento contrattuale della disciplina. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la domanda risarcitoria presupponeva l'accoglimento della prima censura. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 25, commi 1, 2 e 5, L.R. Sicilia n. 4 del 16 aprile 2003
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'amministrazione sanitaria non avesse potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche pattuite con le strutture accreditate; la Corte non ne accoglie l'interpretazione perché valorizza il contenuto del contratto che recepiva la disciplina regionale e lo ius variandi.
art. 28, comma 6, L.R. Sicilia n. 2 del 26 marzo 2002
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale del budget sanitario; non è ritenuto decisivo alla luce della pattuizione contrattuale e della disciplina del decreto assessoriale.
art. 2, D.A. Regione Sicilia n. 2594 del 22 novembre 2007
La Corte lo qualifica come disposizione di carattere programmatico e previsionale, utile a determinare provvisoriamente i budget, ma non idonea a fondare un diritto definitivo e immutabile alle somme ivi indicate.
art. 3, D.A. Regione Sicilia n. 2594 del 22 novembre 2007
"La procedura di rideterminazione dei budget 2007 va definita da parte delle aziende sanitarie con la relativa negoziazione entro 30 giorni dalla data del presente decreto, ed essa va comunicata all'Assessorato che, ove risulti che l'aggregato di spesa dedicato di cui all'art. 1 non riesca a contenere l'importo dei nuovi budget, provvederà a ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni eccessivamente superiori ai budget assegnati nel 2005."
Attribuisce alle aziende sanitarie il compito di procedere alla rideterminazione negoziale dei budget e consente la decurtazione in coerenza con le disposizioni dell'assessorato; la Corte ritiene che tale previsione possa essere recepita nel contratto e vincolare le parti.
art. 1, D.A. Regione Sicilia n. 2594 del 22 novembre 2007
È letto come norma di contenimento della spesa sanitaria che fissa l'aggregato di spesa per il triennio 2007/2009, entro cui si colloca la determinazione dei budget delle strutture accreditate.
art. 1, D.A. Regione Sicilia n. 912 del 21 aprile 2008
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa disciplina della remunerazione delle prestazioni eccedenti; la Corte ritiene l'argomento non decisivo rispetto al caso concreto, perché non esclude il recepimento negoziale della disciplina del precedente decreto.
art. 6, D.A. Regione Sicilia n. 912 del 21 aprile 2008
Invocato nel ricorso insieme all'art. 1 del medesimo decreto; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel giudizio, in quanto il punto centrale resta il contratto inter partes.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria; la Corte non entra nel merito della pretesa risarcitoria perché il relativo motivo resta assorbito dal rigetto della censura principale sulla debenza delle somme.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda il pagamento di corrispettivi in un rapporto regolato da contratto, la censura di legittimità deve confrontarsi anzitutto con l'interpretazione della fonte negoziale adottata dal giudice di merito; il mero richiamo a norme esterne è insufficiente se non si contesta specificamente il significato attribuito al contratto.
- Se il contratto recepisce espressamente una clausola normativa di rideterminazione del budget o di variazione unilaterale, tale clausola diventa vincolante tra le parti e consente la successiva riduzione dell'importo originariamente indicato come provvisorio.
- Le previsioni amministrative che fissano tetti di spesa o importi iniziali possono avere natura programmatica e previsionale, senza attribuire al contraente privato un diritto definitivo all'importo inizialmente assegnato.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indichi specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate o il contenuto integrale della clausola contrattuale censurata.
- La domanda risarcitoria fondata sulla pretesa illegittimità della riduzione del budget resta assorbita se viene esclusa la stessa illegittimità della rideterminazione economica contrattualmente pattuita.
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