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Sentenza

Sentenza n. 1710/2026 - Napoli, Sezione 5

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Nola n. 983/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 08.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4602/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 01.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202506561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per due annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro e pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, l'avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché la necessità di nominare un commissario ad acta e di fissare una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza adempimento e non era stata fornita prova dell'esecuzione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata negli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, oltre agli eventuali interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penalità eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e tetto massimo determinati dal giudice.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso anche ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto nel caso concreto per due annualità in forza del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato il principio di effettività della tutela quale fondamento della funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità è stata considerata ai fini dell'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione, anche alla luce della modifica normativa richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato del giudice ordinario e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'inerzia successiva.
  • La mancanza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, in funzione di stimolare l'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica.
  • Nel determinare la penalità di mora, il giudice deve stabilire un dies a quo successivo al termine assegnato per l'adempimento, individuare il dies ad quem nell'effettivo adempimento spontaneo e fissare un tetto massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata; nel caso deciso, il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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