Sentenza n. 251/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento della Nota prot. n. -OMISSIS- del 17.07.2025, a firma del Dirigente del I Settore, notificata in data 25.07.2025, con che si è ingiunto di “demolire, a propria cura e spese, le opere abusive in premessa descritte e di ripristinare lo stato de luoghi entro 90 giorni dalla notifica della presente”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatti, sistemazioni del terreno, cisterna, gazebo e strutture destinate alla vendita di fiori in area agricola ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 380/2001, come recepito in Sicilia, del d.m. 2 marzo 2018 e dell’art. 20 della l.r. 4/2023, nonché vizi della motivazione, errore sui presupposti, falsa rappresentazione della realtà, erronea istruttoria, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto che la struttura destinata alla vendita costituisse una pergotenda o comunque un’opera precaria e amovibile rientrante nell’edilizia libera; che il giudice penale avesse accertato tali caratteristiche; che fosse stata ottenuta un’autorizzazione paesaggistica o nulla osta della Soprintendenza; che non fosse necessaria l’autorizzazione del Genio Civile; che il vincolo cimiteriale non ostasse a manufatti non destinati a stabile permanenza delle persone e funzionali alla vendita di fiori; e che anche la cisterna interrata rientrasse nell’edilizia libera. Il Comune aveva invece fondato l’ordinanza, tra l’altro, sull’assenza del titolo edilizio, sulla mancanza delle autorizzazioni paesaggistica e sismica e sulla ricaduta delle opere nella fascia di rispetto cimiteriale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo l’ordinanza un atto plurimotivato, nel quale ciascuna ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l’ordine demolitorio. Il Collegio ha esaminato la ragione ritenuta determinante: la ricaduta delle opere nella fascia di rispetto cimiteriale soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 338 del r.d. 1265/1934. Tale vincolo opera direttamente, anche senza recepimento negli strumenti urbanistici, ed è posto a tutela di interessi igienico-sanitari, della sacralità dei luoghi e della possibile espansione del cimitero. Le opere realizzate, essendo destinate stabilmente all’attività commerciale e non a esigenze meramente temporanee, costituiscono interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, inclusi manufatti leggeri e prefabbricati, soggetti a titolo edilizio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380/2001. La destinazione alla vendita di fiori, pur funzionalmente collegata al cimitero, non integra un interesse pubblico idoneo a derogare al divieto assoluto di edificazione; le deroghe previste dall’art. 338 riguardano opere pubbliche, di interesse pubblico o interventi urbanistici autorizzati secondo la disciplina normativa, mentre ai privati sono consentiti soltanto interventi di recupero o funzionali all’utilizzo di edifici preesistenti, non nuove edificazioni. Il TAR ha quindi ritenuto superfluo esaminare le censure relative all’edilizia libera, al nulla osta paesaggistico e all’autorizzazione del Genio Civile, poiché il vincolo cimiteriale era autonomamente sufficiente a legittimare l’ordinanza. È stata inoltre ritenuta irrilevante la sentenza penale che aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché non aveva escluso né il fatto storico né l’abusività delle opere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 338 r.d. 1265/1934
La disciplina della fascia di rispetto cimiteriale e delle deroghe è richiamata nei commi quinto e settimo.
Il vincolo cimiteriale determina un’inedificabilità assoluta, conformativa, direttamente operante e non derogabile per esigenze private; le deroghe sono eccezionali e riferite a opere pubbliche, di interesse pubblico o a interventi di recupero e funzionali a edifici preesistenti.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
“gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti”
Rientrano nella nuova costruzione anche le trasformazioni durevoli del territorio e i manufatti destinati a esigenze non meramente temporanee.
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001
“la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati”
La costruzione di manufatti fuori terra o interrati è ricompresa tra gli interventi di nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (…), ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”
Anche manufatti leggeri o prefabbricati sono urbanisticamente rilevanti quando sono destinati a un uso prolungato e non a esigenze realmente temporanee.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il Comune ha contestato l’assenza del titolo edilizio richiesto per gli interventi realizzati; tale ragione non è stata esaminata autonomamente perché il vincolo cimiteriale era già sufficiente.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Norma penale indicata nel procedimento repressivo, senza autonoma incidenza sulla decisione amministrativa.
artt. 93, comma 1, 94, commi 1 e 4, e 95 d.P.R. 380/2001
Disposizioni relative agli adempimenti in zona sismica richiamate nell’accertamento e nel procedimento penale, non esaminate autonomamente dal TAR.
artt. 146 e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
Disposizioni paesaggistiche richiamate nell’accertamento e nel procedimento penale; le relative censure sono state ritenute assorbite.
art. 3, comma 1, lett. m), l.r. 16/2016
Invocata dal ricorrente per sostenere l’edilizia libera della cisterna interrata, ma non esaminata autonomamente.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Invocato dal ricorrente per qualificare le opere come attività edilizia libera, ma questione assorbita dalla decisività del vincolo cimiteriale.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato nella ricostruzione dei fatti per la segnalazione di inizio dell’attività commerciale, senza effetti sulla decisione.
art. 67 N.T.A. del Piano paesaggistico di Ragusa
In fascia di rispetto cimiteriale ammette esclusivamente “attrezzature tecnologiche, pubbliche o di interesse pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, parcheggi, sistemazione a verde, allacciamenti stradali e percorsi pedonali e ciclabili ed il mantenimento dell'attività agricola”, escludendo “qualunque tipo di edificazione”.
La disciplina pianificatoria locale conferma il divieto di edificazione nella fascia di rispetto cimiteriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del r.d. 1265/1934 determina un’inedificabilità assoluta, conformativa e direttamente operante, indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici comunali.
- Nella fascia di rispetto cimiteriale la destinazione dell’opera a un’attività funzionalmente collegata al cimitero, quale la vendita di fiori, non consente di derogare al divieto di edificazione in assenza dei presupposti normativi per una deroga fondata su esigenze pubbliche.
- Le deroghe al vincolo cimiteriale sono eccezionali e di stretta interpretazione: per i privati sono consentiti interventi di recupero o funzionali all’utilizzo di edifici preesistenti, ma non nuove edificazioni o nuovi manufatti destinati all’esercizio stabile di un’attività.
- Un manufatto leggero, prefabbricato, amovibile o semplicemente poggiato o ancorato al suolo costituisce intervento edilizio rilevante quando è obiettivamente destinato a un uso prolungato e non a esigenze meramente temporanee.
- Quando un’ordinanza di demolizione è sorretta da una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per confermare il provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure.
- La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude il fatto storico né l’abusività delle opere e non impedisce all’amministrazione di adottare o mantenere le conseguenti misure ripristinatorie.
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