Sentenza del 15/04/2016 n. 7500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa del contribuente per l'anno 2000, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi, la contabilizzazione di costi non di competenza, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili e la mancata giustificazione di movimentazioni bancarie. La CTR Sicilia aveva annullato le riprese ritenendo insufficienti le dichiarazioni di terzi non sottoposte a contraddittorio, non provata la simulazione dei mandati a vendere e non univocamente riferibili all'attività d'impresa i movimenti bancari. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con cinque motivi, denunciando omessa pronuncia, errori di diritto e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi quattro motivi. Ha invece accolto il quinto motivo, stabilendo che le movimentazioni bancarie risultanti dai conti intestati al contribuente operano, ai sensi della normativa tributaria vigente, come presunzione legale: l'Ufficio può porle a base dell'accertamento senza dover fornire ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, mentre spetta al contribuente dimostrare che esse sono state contabilizzate o sono fiscalmente irrilevanti. La sentenza della CTR Sicilia è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione.
La Corte ha distinto tra omessa pronuncia, errore di diritto e vizio motivazionale, dichiarando inammissibili le censure quando formulate con una qualificazione o una struttura non coerente con il vizio effettivamente dedotto.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
L'omessa decisione su una domanda o eccezione configura omessa pronuncia e deve essere denunciata come error in procedendo, non semplicemente come insufficienza della motivazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono presunzione legale relativa della loro riferibilità al reddito del contribuente. L'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve fornire una giustificazione specifica e documentata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
Le risultanze dei conti e delle operazioni bancarie possono essere poste a base degli accertamenti IVA alle condizioni previste dalla norma.
La stessa presunzione legale opera anche in materia di IVA per le movimentazioni bancarie non giustificate.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa ad altro giudice.
Quando la Cassazione rileva un errore giuridico ma sono necessari nuovi accertamenti di merito, annulla la sentenza e rinvia al giudice territoriale in diversa composizione.
Art. 1343 c.c.
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La censura relativa alla presunta simulazione o illiceità dei mandati a vendere è stata ritenuta, in concreto, una contestazione della valutazione delle prove e non un autonomo errore di diritto.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, i versamenti e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, i prelevamenti o importi riscossi non giustificati possono essere imputati al contribuente per presunzione legale; non è necessario che l'Ufficio dimostri ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente può superare la presunzione bancaria solo fornendo spiegazioni puntuali, riferite alle singole operazioni e adeguatamente documentate, dimostrando l'avvenuta contabilizzazione o l'irrilevanza reddituale e, ove richiesto, il beneficiario delle somme.
- La Cassazione non riesamina normalmente la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sotto l'apparenza di una violazione di legge; occorre dimostrare un effettivo errore interpretativo della norma o un vizio motivazionale deducibile nei limiti processuali applicabili.
- Le dichiarazioni di terzi e gli elementi raccolti in verifiche presso altri soggetti non sono automaticamente inutilizzabili, ma la loro rilevanza dipende dalla conoscibilità degli atti, dalle modalità di acquisizione e dalla possibilità per il contribuente di contestarli.
- Un motivo di ricorso deve essere qualificato e strutturato in modo coerente con il vizio denunciato: l'omessa pronuncia va dedotta come nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione richiede l'indicazione chiara del fatto decisivo e del nesso con l'esito della controversia.
- Il rinvio dopo la cassazione non equivale necessariamente alla vittoria definitiva del ricorrente: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il profilo accolto, applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
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