Cassazione Penale, Sentenza n. 38549/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Viscito è stato imputato del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, seconda ipotesi, per fatti avvenuti il 30/09/2012 allo stadio Arechi di Salerno. Impugnava la conferma di condanna in appello sostenendo, in sintesi: 1) mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento (Covid-19) del difensore e dell'imputato; 2) illegittima revoca dell'escussione del teste Paolo Cappotti; 3) errata valutazione delle prove, con dedotta esclusione della pubblicità del luogo (stadio a pagamento) e della presenza di piu' persone; 4) mancato riconoscimento della causa di giustificazione putativa (art. 393-bis cod. pen.); 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.); inoltre ha dedotto la prescrizione del reato prima della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi diversi da quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondati. In particolare: sul primo motivo ha rilevato che il giudizio si è svolto a trattazione scritta (normativa emergenziale) e quindi la previsione sul legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p.) non trova applicazione; sul secondo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e irrilevante perché la Corte d'appello aveva anche motivato l'inutilità dell'escussione e la mancata tempestiva eccezione della difesa; sul terzo motivo ha escluso la possibilità di una rinnovata valutazione del merito da parte della Cassazione e ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la presenza effettiva di più persone; i motivi quarto e quinto sono stati considerati come proposte di diversa ricostruzione dei fatti non consentite in cassazione. La censura sulla prescrizione è stata respinta in quanto il termine è stato ripetutamente interrotto e prolungato per la recidiva contestata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende (in via equitativa).
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha confermato che la condotta contestata rientra in tale fattispecie penale valutata dai giudici di merito.
art. 99, comma 4, cod. pen. (seconda ipotesi)
Aggravante della recidiva specifica: la sua presenza ha inciso sulla determinazione della pena e sul calcolo della prescrizione (prolungamento dei termini).
artt. 178 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla disciplina del giudizio e alla trattazione degli impedimenti; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile la richiesta di rinvio formulata nell'ambito del procedimento a trattazione scritta.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma sul legittimo impedimento a comparire del difensore: la Corte ha stabilito che, nel modello del giudizio a trattazione scritta, non essendo prevista la comparizione personale, la norma non trova applicazione.
art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sulla revoca dell'assunzione di prova testimoniale: la Cassazione ha osservato che la revoca era stata giustificata come superflua e che la difesa non aveva tempestivamente eccepito, rendendo la doglianza tardiva e aspecifica.
art. 23 D.L. n. 149/2020 (disciplina emergenziale sulla trattazione scritta)
Normativa emergenziale che ha consentito lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta; la sua applicazione impedisce l'estensione delle norme che prevedono la comparizione personale e il rinvio per legittimo impedimento.
art. 393-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come causa di giustificazione putativa: la Corte ha ritenuto inammissibile la rilettura fattuale proposta e ha osservato l'assenza di elementi concreti a sostegno di un errore sul fatto ragionevole.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte d'appello, confermata dalla Cassazione, ha escluso la sua applicabilità per la gravità oggettiva del fatto e per i precedenti penali specifici dell'imputato.
art. 157, art. 160 (secondo comma), art. 161 (secondo comma) cod. pen.
Norme sulla prescrizione: la Cassazione ha rilevato che il termine di prescrizione è stato interrotto e che, per effetto dell'aggravante (recidiva), il termine è stato prolungato di due terzi, con conseguente mancata estinzione del reato prima della sentenza di merito.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata per giustificare l'accesso alla sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nonostante l'assenza di dolo grave nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso; ha permesso una commisurazione equitativa della somma di 3.000 euro.
Massime di principio
- In Cassazione non è permessa una rinnovata valutazione del merito o una diversa ricostruzione fattuale: i motivi devono colpire profili di legittimità e essere specifici.
- Se il giudizio si svolge a trattazione scritta per disciplina emergenziale, le norme che legittimano il rinvio per legittimo impedimento (e simili esigenze di comparizione personale) non si applicano.
- Le doglianze relative a prove non assunte o all'escussione di testimoni devono essere specifiche e tempestive; l'omessa eccezione in fase opportunamente successiva può sanare la nullità.
- La qualificazione del luogo come 'pubblico' o 'aperto al pubblico' e la valutazione sulla presenza di più persone sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è vizio di diritto o motivazione illogica e manifesta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e le cause di giustificazione putative richiedono una motivazione fattuale precisa e non possono essere affermate per semplice difformità interpretativa dei fatti.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono attenzione al computo degli atti interruttivi e alle conseguenze di aggravanti (es. recidiva) che prolungano i termini di prescrizione.
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