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Sentenza

Sentenza n. 6822/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi in data 28 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202510947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi il 28 marzo 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso, motivato dalla mancata ricezione della conferma all’assunzione da parte del datore di lavoro. Con il primo motivo ha dedotto l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, sostenendo l’illegittimità della revoca del nulla osta al lavoro subordinato e degli effetti da essa derivati. Il giudice ha rilevato che tali doglianze presuppongono l’impugnazione della revoca del nulla osta, atto riconducibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna, amministrazione competente. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, la mancata conferma del datore di lavoro comporti la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato. La revoca del nulla osta vincola l’esito negativo della domanda di visto. Le censure relative all’applicabilità temporale della nuova disciplina non potevano essere esaminate nell’ambito dell’impugnazione del diniego di visto, poiché avrebbero dovuto essere rivolte contro la revoca del nulla osta e nei confronti dello Sportello Unico per l’Immigrazione competente. Il motivo relativo all’art. 10-bis l. 241/1990 è stato respinto perché, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal d.l. 145/2024 e della natura vincolata del diniego conseguente alla mancata conferma del datore di lavoro, l’Amministrazione non era tenuta alla comunicazione dei motivi ostativi. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    la mancata conferma del datore di lavoro determina la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato

    La mancata conferma del datore di lavoro comporta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato; tale revoca vincola l’esito negativo della successiva richiesta di visto di ingresso.

  • d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Le innovazioni normative introdotte hanno disciplinato la conseguenza della mancata conferma del datore di lavoro e, secondo il TAR, escludono l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi quando il diniego del visto è vincolato da tale circostanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi non è necessaria per il diniego del visto quando la decisione è vincolata dalla mancata conferma del datore di lavoro e dalla conseguente revoca del nulla osta.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la mancata conferma del datore di lavoro determina, per legge, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, tale revoca vincola l’esito negativo della domanda di visto di ingresso.
  • Le contestazioni relative alla legittimità, all’applicabilità temporale o agli effetti della revoca del nulla osta devono essere rivolte contro l’atto di revoca e nei confronti dell’amministrazione competente ad adottarlo; non possono essere utilmente dedotte, in via derivata, soltanto contro il successivo diniego del visto.
  • Quando il diniego del visto costituisce esito vincolato della mancata conferma del datore di lavoro e della conseguente revoca del nulla osta, l’amministrazione non è tenuta alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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