Cassazione Penale, Sentenza n. 23625/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milazzo impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa ex art. 640 c.p. contestando: 1) la carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa e l'interpretazione probatoria data al ripetuto utilizzo di una carta Postepay nel periodo febbraio-maggio 2014 (sosteneva che l'uso poteva essere compatibile con un furto ignorato dal titolare del conto); 2) violazione dell'art. 23 D.L. 149/2020 (commi 2 e 4) per mancata comunicazione formale della facoltà di richiesta di discussione orale, per mancata notificazione tempestiva delle conclusioni del Procuratore Generale e per rigetto dell'istanza di rinvio; 3) omissione di motivazione nel diniego dell'istanza di differimento finalizzata a ottenere la remissione di querela; 4) carenza e illogicità della motivazione in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche per mancata emersione di elementi positivi.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Nel dettaglio: i motivi 1, 3 e 4 sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati perché in sostanza attaccavano valutazioni di merito (questioni di fatto e di valutazione della prova) non sindacabili in cassazione, o perché mancava una causa di legittimo impedimento che giustificasse il rinvio e perché il diniego delle attenuanti generiche è corretto in mancanza di elementi positivi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato sul piano giuridico: non era necessario un avviso formale sulla facoltà di chiedere la trattazione orale dopo la pubblicazione del decreto-legge, e la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale non integra automaticamente una violazione del diritto di difesa senza la prova del concreto pregiudizio subito. La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma è il riferimento per il reato contestato (truffa). La Corte ha confermato che la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi è questione di merito rimessa ai giudici di merito e non riapribile in cassazione salvo vizi manifesti di motivazione.
art. 23 D.L. n. 149/2020 (commi 2 e 4)
Secondo la Corte, una volta pubblicato il decreto-legge non era dovuto un avviso formale della Corte sulle facoltà previste: la norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si presume conosciuta. Le inosservanze formali relative alla comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non determinano di per sé nullità senza prova del concreto pregiudizio per la difesa.
art. 23-bis D.L. n. 137/2020 (richiamato nella giurisprudenza)
Giurisprudenza citata dalla Corte per affermare che la tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non integra automaticamente violazione del diritto di difesa; è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Corte di cassazione di rigettare il ricorso; qui è stata applicata per dichiarare il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di merito sulla prova e sulla credibilità: le doglianze che sollecitano una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili a meno che non emergano vizi manifesti di motivazione.
- Le impugnazioni per violazioni procedurali connesse a norme emergenziali (es. decreti-legge pubblicati) richiedono di dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa; la mera tardività di atti o comunicazioni non basta di per sé a determinare nullità.
- Una istanza di rinvio fondata solo sulla necessità di ottenere una remissione di querela dalla persona offesa non costituisce legittimo impedimento e non impone automaticamente il differimento dell'udienza.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico per mera assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi che giustifichino il loro riconoscimento; la mancanza di tali elementi legittima il diniego.
- Chi contesta l'interpretazione probatoria data dai giudici di merito (es. uso di carte di pagamento) deve trovare profili di illegittimità della motivazione o dimostrare vizi procedurali/di diritto, altrimenti la censura sarà inammissibile in sede di legittimità.
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