Sentenza n. 1528/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento n. -OMISSIS-del Comando Interregionale carabinieri “Ogaden” notificato in pari data; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) del provvedimento n. -OMISSIS-del Comando Interregionale carabinieri “Ogaden” notificato in pari data; b) del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 1-OMISSIS-, mai notificato al ricorrente e richiamato nella memoria di costituzione della difesa erariale; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento che revocava un permesso sindacale e dichiarava la sussistenza di una causa di ineleggibilità alla carica direttiva di un'APCSM, nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato dall'amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare eletto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, eletto alla carica di Segretario regionale di un'APCSM, impugnava il provvedimento con cui l'amministrazione aveva revocato un permesso sindacale e ritenuto sussistente una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 1477-ter, comma 2, lett. a), del Codice dell'ordinamento militare, in ragione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per delitto non colposo, divenuta irrevocabile, senza applicazione di pene accessorie. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1477-ter COM e dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che il patteggiamento non potesse essere equiparato a una condanna per produrre effetti extra-penali, poiché la disposizione sull'ineleggibilità menziona soltanto le condanne e non contiene un'esplicita equiparazione al patteggiamento. Deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento, incompetenza e carenza di autonoma valutazione, lamentando che il provvedimento fosse stato adottato sulla base di una disposizione telefonica del Comando Generale. Contestava anche la decadenza automatica dalla carica, la violazione della libertà sindacale garantita dall'art. 39 Cost. e l'irrilevanza della vicenda penale alla luce della conclusione senza sanzioni dei procedimenti disciplinari relativi ai medesimi fatti. Con motivi aggiunti impugnava il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati. Ha ritenuto decisiva la modifica dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Il secondo periodo della disposizione, quale norma speciale, prevale sulla clausola generale di equiparazione contenuta nel terzo periodo: in assenza di pene accessorie, le norme extra-penali che prevedono conseguenze negative in caso di condanna non possono essere applicate al patteggiamento se non contengono un'esplicita equiparazione. Poiché l'art. 1477-ter COM menziona le condanne per delitti non colposi ma non equipara espressamente il patteggiamento alla condanna, l'amministrazione non poteva ricavare dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. la causa di ineleggibilità. Il giudice ha ravvisato anche profili di eccesso di potere, poiché l'amministrazione aveva applicato automaticamente e senza adeguata istruttoria un presupposto giuridico controverso, senza ponderare la libertà sindacale e la stabilità della carica elettiva; inoltre, il provvedimento risultava adottato sulla base di una disposizione telefonica del Comando Generale, senza autonoma valutazione dell'organo formalmente competente. È stata ritenuta altresì sintomatica la contraddittorietà derivante dal contrasto tra l'ineleggibilità desunta dal patteggiamento e l'esito favorevole dei procedimenti disciplinari relativi ai medesimi fatti. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1477-ter, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
condanne per delitti non colposi
La disposizione prevede una causa di ineleggibilità per cariche direttive nelle APCSM, ma, limitandosi a menzionare le condanne e non contenendo un'esplicita equiparazione alla sentenza di patteggiamento, non consente di applicare tale causa ostativa a un patteggiamento privo di pene accessorie.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
Il secondo periodo costituisce una disciplina speciale rispetto alla clausola generale di equiparazione prevista dal terzo periodo: in assenza di pene accessorie, il patteggiamento non produce gli effetti extra-penali della condanna, salvo un'esplicita equiparazione prevista dalla norma extra-penale.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è il provvedimento cui si riferisce la disciplina degli effetti extra-penali dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
d.lgs. 150/2022
La riforma ha introdotto nell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. la disciplina restrittiva degli effetti extra-penali del patteggiamento, volta a ridurne le conseguenze pregiudizievoli e automatiche.
art. 39 Cost.
La libertà sindacale e la stabilità delle cariche elettive rappresentano interessi da ponderare nell'esercizio del potere amministrativo incidente sulle cariche direttive delle APCSM.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., in assenza di pene accessorie la sentenza di patteggiamento non produce gli effetti extra-penali della condanna quando la norma extra-penale non contiene un'esplicita equiparazione tra patteggiamento e condanna.
- La clausola speciale dell'art. 445, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p. prevale sulla clausola generale di equiparazione contenuta nel terzo periodo della medesima disposizione; pertanto, una norma che preveda conseguenze negative per chi abbia riportato una condanna non può essere applicata analogicamente a una sentenza di patteggiamento priva di pene accessorie.
- Le cause di ineleggibilità, in quanto cause ostative all'accesso a una carica rappresentativa, sono soggette ai principi di legalità e tassatività e non possono essere estese in malam partem mediante analogia.
- Quando l'amministrazione qualifica il proprio atto come meramente ricognitivo di una causa di ineleggibilità operante ex lege, deve comunque verificare correttamente e autonomamente la sussistenza del presupposto giuridico; non può recepire acriticamente un indirizzo superiore senza autonoma istruttoria e valutazione.
- L'esercizio del potere amministrativo incidente su una carica elettiva sindacale deve tenere conto della libertà sindacale e della stabilità della carica; l'applicazione automatica di un presupposto giuridico controverso, specie in contrasto con le conclusioni dei procedimenti disciplinari relativi ai medesimi fatti, può integrare eccesso di potere per illogicità, sproporzione e contraddittorietà.
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