Sentenza n. 1266/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 350/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 350/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 in favore di ciascuna ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici procedenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 350/2024, notificata il 29 gennaio 2025 e munita di attestazione del passaggio in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente euro 2.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. È stato chiesto di ordinare all'Amministrazione il pagamento, di nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di porre le spese di giudizio a carico del Ministero. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalle creditrici non sono vincolanti quanto alla definitiva determinazione del capitale residuo e degli interessi: l'Amministrazione deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo, gli adempimenti eventualmente già eseguiti e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati dall'Amministrazione in sede di esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, nel giudizio amministrativo, la regolazione e la distrazione delle spese processuali secondo quanto disposto dal giudice.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di dare esecuzione al titolo e dichiararne l'inottemperanza, purché il titolo sia idoneo e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'ammontare dovuto discende dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza degli interessi e degli accessori secondo il titolo esecutivo e i parametri legali applicabili; il giudice può ordinare il pagamento anche degli accessori maturati successivamente, se legittimamente dovuti.
- Quando l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui operatività resta subordinata all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Se l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico anche quando l'attività processuale richiesta sia minima e standardizzata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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