Cassazione Civile, Ordinanza n. 01193/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta ex art. 702-bis c.p.c. da un condomino, il quale sosteneva che il proprietario di un altro appartamento avesse incorporato nella propria unità immobiliare un locale gabinetto asseritamente comune, chiedendo la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni. Il convenuto ha eccepito l'improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria e la nullità del ricorso per indeterminatezza del bene, ha negato l'occupazione del locale e ha chiamato in garanzia la propria dante causa. In primo grado e in appello le domande sono state rigettate per mancata prova dell'identità tra il bene rivendicato e quello in possesso del convenuto. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. in tema di interpretazione del regolamento condominiale, sostenendo che i giudici di merito avessero letto in modo isolato solo una clausola del regolamento, senza coordinarla con altre clausole, con l'allegato contenente i patti e con la planimetria contrattuale, e che così avessero erroneamente individuato l'oggetto della domanda e trascurato la prova della comproprietà del locale occupato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano deciso non già sulla sola insufficienza della prova, ma soprattutto sull'erronea e confusa individuazione dell'oggetto della domanda, ritenendo che il bene conteso fosse stato indicato, negli atti introduttivi, come il gabinetto comune al 50% già in uso alla portinaia, e che tale oggetto non coincidesse con il bene posseduto dal convenuto. La censura del ricorrente non attingeva questa autonoma ragione decisoria e, inoltre, si limitava a contrapporre una diversa interpretazione del regolamento condominiale, senza dimostrare una violazione delle regole legali di ermeneutica. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado definito con ordinanza.
art. 1485 c.c.
Richiamato in relazione alla chiamata in garanzia del dante causa per evizione.
art. 948 c.c.
Richiamato dal giudice di primo grado quale norma posta a base dell'onere probatorio del rivendicante in ordine all'identità del bene rivendicato.
artt. 1363 e 1367 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che il regolamento condominiale dovesse essere interpretato in modo sistematico e secondo il criterio di conservazione, ma la Corte ha osservato che non basta contrapporre una diversa lettura del testo per ottenere la cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella interpretazione contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, l'omessa censura di anche una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse o comunque non idoneo a determinare la cassazione.
- L'interpretazione del contratto o del regolamento condominiale è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo rispetto a quella prescelta dal giudice di merito quando quest'ultima sia una delle possibili interpretazioni non logicamente incompatibile con il documento.
- La corretta individuazione dell'oggetto della domanda è antecedente logico rispetto alla verifica della prova del diritto azionato: la documentazione istruttoria non può sostituire la necessaria chiarezza dell'allegazione iniziale sul bene conteso.
- Quando il giudice di merito abbia letto le clausole contrattuali in modo complessivo e sistematico, non è configurabile di per sé una violazione dell'art. 1363 c.c. solo perché il ricorrente proponga una diversa combinazione interpretativa delle medesime clausole.
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