Sentenza n. 9885/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale del concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali e la conseguente esclusione dal concorso, deducendo violazione del bando, delle norme tecniche e dei decreti ministeriali applicabili, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 22 ss. e 10-bis l. 241/1990, nonché difetto assoluto o apparente di motivazione, violazione della trasparenza e del buon andamento, difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, ha contestato il carattere generico e stereotipato della motivazione, la mancata immediata ostensione della scheda di valutazione, l’inattendibilità di un giudizio fondato su un colloquio breve e su impressioni soggettive, la redazione del verbale a distanza di oltre due ore dai colloqui, l’assenza di criteri analitici predeterminati e la violazione del principio di immediatezza valutativa. Ha inoltre sostenuto che i giudizi negativi fossero contraddetti dai test psicometrici e dalle consulenze tecniche di parte, che escludevano patologie psichiche, deficit cognitivi o alterazioni della personalità. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, deducendo l’illegittimità derivata dall’esclusione e chiedendo il riesame degli accertamenti o, in subordine, l’ammissione con riserva al prosieguo della procedura.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbenti le ragioni di infondatezza nel merito e prescindendo dai dubbi preliminari relativi alla mancata notifica ai controinteressati, all’ammissibilità dei motivi aggiunti e alla procedibilità del ricorso originario. Il giudice ha rilevato che l’art. 46 l. 121/1981 attribuisce agli organi tecnici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza la competenza esclusiva a valutare l’idoneità attitudinale dei candidati, in ragione della peculiarità e della delicatezza delle funzioni di polizia. Ha distinto l’attitudine dai requisiti psichici e fisici, precisando che l’attitudine consiste nella propensione personale a svolgere bene, con profitto e sicurezza, una determinata funzione, anche in assenza di patologie. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali è stato ritenuto possibile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o abnormità, incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, tutti gli organi intervenuti — perito selettore, psicologo e commissione collegiale — avevano espresso giudizi convergenti e negativi, evidenziando limiti comunicativi, difficoltà nell’esposizione verbale, tensione, impaccio, scarsa capacità critica, insufficiente consapevolezza delle responsabilità del ruolo e carenza di autorevolezza. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il giudizio finale, anche mediante motivazione per relationem alle schede e agli atti della cartella attitudinale. Il TAR ha escluso che fosse necessaria una verbalizzazione immediata dei colloqui, ritenendo fisiologica la redazione delle schede al termine dell’esame di un gruppo di candidati. La mancata immediata ostensione degli atti istruttori non è stata considerata vizio invalidante, potendo eventualmente rilevare ai fini della rimessione in termini per errore scusabile. È stata altresì esclusa la necessità di una predeterminazione di criteri analitici, poiché l’accertamento attitudinale verifica il possesso di requisiti già individuati dalla normativa e non misura la preparazione su una materia mediante una prova scritta o orale. Infine, le consulenze psicologiche private, attestanti l’assenza di disturbi psichici o di altre patologie, non sono state ritenute idonee a smentire il giudizio attitudinale, che comprende anche la valutazione del livello evolutivo della personalità, del controllo emotivo e della capacità intellettiva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 46 l. 121/1981
Gli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
La disposizione attribuisce agli organi tecnici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza la competenza a valutare l’idoneità attitudinale dei candidati ai ruoli di polizia.
art. 1 della tabella 2 allegata al d.m. 198/2003
Individua le aree evolutiva, emotiva, intellettiva e sociale attraverso cui verificare la compatibilità attitudinale del candidato con le mansioni di polizia.
d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Costituisce la base normativa per la definizione dei requisiti attitudinali e delle relative aree di indagine; l’accertamento non si limita alla psicologia clinica.
art. 24, comma 7, d.m. 9 settembre 2022, n. 168
Rileva per la fase degli accertamenti attitudinali e per i giudizi espressi dai diversi organi intervenuti nel procedimento.
art. 24, punto 9, d.m. 9 settembre 2022, n. 168
È richiamato quale fondamento dell’esclusione conseguente al giudizio di non idoneità attitudinale.
art. 6, comma 2, del bando di concorso
Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l’esclusione dal concorso.
Il mancato superamento dell’accertamento attitudinale comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
art. 15, comma 5, del bando di concorso
I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso; l’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
Prevede la definitività del giudizio attitudinale e il suo effetto espulsivo, nonché la motivazione dell’esclusione in apposito verbale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha ritenuto fondate le censure relative alla partecipazione procedimentale.
art. 29 c.p.a.
Il sindacato di annullamento sulle valutazioni tecnico-discrezionali è stato ricondotto ai casi di manifesta irragionevolezza, abnormità, incongruità, contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha disposto la sollecita fissazione della discussione di merito in sede di appello cautelare.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per il rilievo d’ufficio dei dubbi concernenti l’ammissibilità dei motivi aggiunti e la procedibilità del ricorso originario.
Massime di principio
- Gli accertamenti attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato rientrano nella competenza tecnico-discrezionale degli organi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in ragione della peculiarità delle funzioni di polizia e della necessità di verificare la capacità del candidato di operare efficacemente e in sicurezza in contesti caratterizzati da stress psichico ed emotivo.
- L’attitudine professionale è distinta dall’idoneità psichica o fisica: l’assenza di patologie, deficit cognitivi o alterazioni della personalità non dimostra, da sola, il possesso delle qualità attitudinali richieste per lo svolgimento delle funzioni di polizia.
- Il giudizio attitudinale può essere motivato per relationem mediante il rinvio alle schede e agli atti della cartella degli accertamenti, purché tali elementi consentano di ricostruire le ragioni della valutazione; il colloquio individuale costituisce momento centrale dell’indagine sulle caratteristiche personologiche.
- Il giudice amministrativo può annullare una valutazione attitudinale soltanto quando emergano vizi qualificati quali manifesta irragionevolezza o abnormità, incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
- Nell’accertamento attitudinale non è necessariamente richiesta la verbalizzazione immediata dei colloqui: la redazione delle schede al termine dell’esame di un gruppo di candidati è compatibile con la natura valutativa dell’attività. La mancata immediata disponibilità degli atti istruttori non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio.
- Non è necessaria la predeterminazione di criteri analitici analoghi a quelli delle prove scritte o orali quando l’accertamento attitudinale mira a verificare requisiti già individuati dalla normativa attraverso colloqui, test e osservazione complessiva della personalità.
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