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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29442/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la sentenza della corte d’appello che aveva riformato l’annullamento di primo grado e aveva ritenuto legittima l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’ente territoriale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa da un ente territoriale nei confronti di una società per la violazione della normativa regionale in materia di escavazioni, con contestazione di uno scavo eccedente i limiti autorizzati e conseguente sanzione pecuniaria parametrata al valore del materiale estratto. Il giudice di primo grado aveva annullato l’ordinanza, mentre la corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dell’ente, aveva riformato la decisione e rigettato l’opposizione della società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla responsabilità per illecito amministrativo, sostenendo che la propria opposizione deduceva l’assenza di legittimazione passiva perché autrice del fatto sarebbe stata un terzo soggetto incaricato degli scavi, e che il giudice di primo grado aveva invece deciso su un profilo diverso, ossia il mancato addebito al legale rappresentante; 2) difetto di motivazione sulla mancata contestazione al legale rappresentante e conseguente insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale della società; 3) violazione delle norme sui termini di contestazione/notifica dell’illecito, in particolare per la tardività della notifica del verbale oltre il termine di 90 giorni; 4) erronea affermazione di responsabilità della società, pur non avendo essa eseguito materialmente gli scavi, ma avendoli affidati a un terzo, poiché la sanzione sarebbe stata irrogata a chi aveva solo "fatto effettuare" lo scavo; 5) omessa motivazione sul fatto che sarebbe stato estratto meno materiale di quello autorizzato e che eventuali difformità dipendevano da irregolarità dei livelli ghiaiosi, con errore sul fatto non colposo; 6) motivazione apparente sul quantum della sanzione e omessa considerazione delle tolleranze minime e dei criteri di calcolo dei volumi scavati. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione il thema decidendum è delimitato dai motivi di opposizione e che il giudice non può annullare d’ufficio il provvedimento per ragioni diverse da quelle dedotte; nel caso concreto, l’opposizione verteva sull’assunto che la violazione fosse stata commessa da un terzo, mentre il primo giudice aveva rilevato d’ufficio un diverso profilo relativo alla mancata contestazione al legale rappresentante. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la notifica decorre dal momento in cui l’autorità accertatrice ha completato l’attività di verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione; nel caso di escavazioni in eccedenza, ciò coincide con la definitiva quantificazione del materiale e il deposito della relazione tecnica, sicché la decorrenza ancorata dalla corte territoriale alla comunicazione provinciale è stata ritenuta corretta e il resto della censura è stato giudicato una richiesta di nuova valutazione del fatto. Il quarto motivo è stato respinto perché la società era titolare dell’autorizzazione ed era quindi tenuta a rispettarne le prescrizioni, a prescindere dai rapporti interni con altri soggetti. Il quinto motivo è stato rigettato poiché la corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla difformità dello scavo rispetto al progetto autorizzato e la censura tendeva a riesaminare il merito. Il sesto motivo è stato anch’esso respinto perché la motivazione sul quantum non era apparente e il richiamo alle deduzioni dell’ente non integra di per sé un vizio motivazionale; anche le ulteriori contestazioni sui volumi e sulle tolleranze sono state considerate questioni di fatto non scrutinabili in cassazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del sindacato di legittimità sui vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ribadisce i limiti del controllo di cassazione, specie dopo la riformulazione del n. 5.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c. nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non può decidere su ragioni di annullamento non dedotte, salvo l’ipotesi di inesistenza dell’atto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è delimitato dai motivi di opposizione e il giudice non può rilevare d’ufficio ragioni diverse da quelle prospettate, salvo ipotesi particolari.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella formulazione del primo motivo, senza che la censura trovi accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato più volte per sostenere vizi di motivazione; la Corte precisa i confini della motivazione apparente e del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • art. 3 L. 689/1981

    Rilevato quale norma sulla responsabilità personale nell’illecito amministrativo; nel caso concreto non è stata ritenuta violata perché la società era titolare dell’autorizzazione e responsabile dell’osservanza delle prescrizioni.

  • art. 6 L. 689/1981

    Richiamato a proposito della responsabilità solidale in materia di sanzioni amministrative; la Corte esclude che il tema della mancata contestazione al legale rappresentante coincida con quello devoluto in opposizione.

  • art. 14 L. 689/1981

    Il termine di 90 giorni per la notificazione decorre dal completamento dell’attività di accertamento, non dalla mera acquisizione materiale del fatto.

  • art. 20 L.R. n. 71/1997

    Norma sostanziale posta a base dell’ordinanza-ingiunzione per lo scavo eseguito oltre i limiti autorizzati.

  • art. 7 L.R. n. 33/98

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina regionale della sanzione e del relativo procedimento, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione sistematica del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., quale riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente citato nel testo, quindi non inserito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il thema decidendum è delimitato dai motivi di opposizione: il giudice non può annullare d’ufficio il provvedimento per ragioni diverse da quelle dedotte, salvo ipotesi particolari di inesistenza o vizi rilevabili nei limiti consentiti.
  • In materia di sanzioni amministrative, il termine per la notifica degli estremi della violazione decorre dal momento in cui l’autorità abbia completato l’attività necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito; quando la sanzione dipende dalla quantificazione del materiale o del danno, il termine inizia con il completamento di tale accertamento tecnico.
  • Nei limiti del sindacato di cassazione, la contestazione di difetti motivazionali è ammissibile solo se la motivazione è mancante, apparente, incomprensibile o affetta da radicali contrasti interni; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti.
  • La responsabilità per violazioni amministrative inerenti a un titolo autorizzatorio può ricadere sul soggetto che ne è titolare e che è tenuto a osservare le prescrizioni, indipendentemente dai rapporti interni con terzi che abbiano materialmente eseguito l’attività.
  • Le questioni relative al quantum della sanzione, ai volumi accertati e alle tolleranze tecniche, quando dipendono da apprezzamenti fattuali e da valutazioni tecnico-discrezionali del giudice di merito, non sono normalmente riesaminabili in sede di legittimità se la motivazione è sufficientemente intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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