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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30561/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente il 5 ottobre 2017. La banca contestava alla lavoratrice di aver diffuso un documento riservato, poi utilizzato da un terzo per una denuncia nei confronti dei vertici aziendali. In primo grado la domanda della lavoratrice era stata respinta; la Corte d'appello di Torino, riformando quella decisione, ha invece ritenuto non provata né l'indebita diffusione del documento a terzi né la riservatezza delle informazioni contenute nello stesso, dichiarando illegittimo il licenziamento e applicando l'art. 18, comma 4, L. 300/1970. La banca ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1)-(2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2699-2700 c.c., sostenendo che il verbale di udienza e le dichiarazioni dei consulenti tecnici dimostrassero l'estrazione del documento dalla casella e-mail della lavoratrice da postazione interna; (3)-(4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, censurando l'interpretazione della lettera di contestazione disciplinare, che a suo dire avrebbe incluso anche la violazione dell'obbligo di custodia e non solo la diffusione; (5) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 420 c.p.c., 24 e 111 Cost., per non avere il giudice disposto i mezzi istruttori richiesti, tra cui CTU e testimoni; (6) nullità per omessa motivazione, per avere la Corte applicato la ragione più liquida; (7) omesso esame di fatti decisivi allegati in opposizione; (8) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per l'uso di un'intervista giornalistica dei vertici aziendali e per la presunta errata equiparazione tra dati di liquidità dell'istituto e vicende rapportuali con un'altra banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, nullità o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che il verbale di udienza fa fede privilegiata solo quanto alle dichiarazioni rese, non alla loro verità sostanziale; che l'interpretazione della lettera di contestazione disciplinare svolta dalla Corte d'appello era un apprezzamento di merito plausibile e non sindacabile; che le doglianze sulla prova e sull'onere probatorio non riguardavano un errato riparto dell'onere, ma la valutazione delle prove; e che non erano stati indicati specifici fatti storici decisivi omessi né un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla lavoratrice, con condanna della banca alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi ex art. 360 c.p.c. non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; l'omesso esame è denunciabile solo per un fatto storico decisivo realmente trascurato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2700 c.c. per sostenere la fede privilegiata del verbale di udienza, ma la Corte ha precisato che ciò non copre la verità sostanziale delle dichiarazioni rese.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di udienza fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese, ma non della veridicità sostanziale di tali dichiarazioni.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione della contestazione disciplinare va compiuta secondo il senso letterale complessivo e il coordinamento delle clausole, non isolando singole parole.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o l'omessa ammissione di mezzi istruttori.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata ammissione di prove, ma la Corte ha ribadito che la censura attiene in realtà al merito istruttorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze istruttorie, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla motivazione, ma la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità riguarda solo l'esistenza/coerenza della motivazione e non la sua sufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 18 L. 300/1970

    La Corte d'appello ha applicato la tutela reintegratoria attenuata ritenendo insussistente il fatto contestato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze formalmente prospettate come violazione di legge, nullità o omesso esame di fatti in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Il verbale di udienza fa piena prova delle dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale, ma non della loro verità sostanziale, che resta soggetta alla valutazione del giudice di merito.
  • L'interpretazione della contestazione disciplinare è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inesistente/anomala, non per la mera esistenza di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
  • L'omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, effettivamente non considerato dal giudice di merito.
  • L'omessa ammissione di una prova è deducibile in cassazione solo se determina la totale assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e il ricorrente indica anche la rituale riproposizione della richiesta nel grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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