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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 3522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Responsabilità dei liquidatori - Inversione dell'onere della prova - Irretroattività dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verificare se, ai fini dell'accertamento della responsabilità civilistica dei liquidatori per somme dovute all'Erario, operasse l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 nel testo previgente o se la modifica introdotta dall'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 fosse applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte/giudice ha ritenuto che l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 28 d.lgs. n. 175/2014, non prevedeva l'inversione dell'onere della prova a favore dell'amministrazione finanziaria per accertare la responsabilità civilistica dei liquidatori. Perciò, in relazione ai fatti anteriori all'entrata in vigore della novella, deve applicarsi il testo previgente e l'amministrazione resta gravata dell'onere di provare la responsabilità dei liquidatori secondo le regole ordinarie del diritto civile; la modifica normativa è stata ritenuta non retroattiva.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Nel testo previgente alla modifica non prevedeva l'inversione dell'onere della prova a carico dei liquidatori; tale testo trova applicazione per i fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014.

  • art. 28 d.lgs. n. 175/2014

    Ha introdotto una disciplina che comporta, per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, un diverso riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità dei liquidatori; la disposizione non è stata ritenuta retroattiva.

  • Cass. n. 8701/2014

    Giurisprudenza richiamata in tema di prova e responsabilità dei liquidatori, a supporto dei principi applicati nella decisione.

  • Cass. n. 6743/2015

    Ulteriore precedente giurisprudenziale richiamato che conferma i criteri sull'onere della prova e sulla non retroattività delle modifiche normative in materia.

Massime di principio

  • Per fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 si applica il testo previgente dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973: non c'è inversione automatica dell'onere della prova e l'amministrazione deve dimostrare la responsabilità civilistica dei liquidatori secondo le regole ordinarie.
  • La modifica introdotta dall'art. 28 d.lgs. n. 175/2014, che introduce un diverso riparto dell'onere della prova, opera solo per fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, salva diversa espressa previsione di retroattività.
  • In contenziosi analoghi occorre prima di tutto determinare la data dei fatti rilevanti (comportamenti imputati ai liquidatori) per stabilire quale regime probatorio sia applicabile.
  • Quando l'amministrazione agisce per la responsabilità dei liquidatori relativa a fatti anteriori alla novella, la difesa privata deve contestare l'inversione dell'onere e insistire sul fatto che la prova della colpa/fatti impeditivi spetti all'amministrazione; richiamare i precedenti di Cassazione citati può essere utile.
  • Per i fatti successivi all'entrata in vigore della novella, valutare attentamente la portata dell'art. 28 e le relative condizioni di applicazione: può essere necessario che i liquidatori forniscano elementi probatori per dimostrare l'assenza di responsabilità, ma ogni applicazione dipende dalla verifica temporale e dal contenuto della norma.

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