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Ordinanza

Ordinanza n. 949/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del provvedimento di cui alla nota di ASIA Napoli prot. 0002195/26 del 19.1.2026 con cui, nell’ambito dell’“asta pubblica, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76 del Regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, suddivisa in sei lotti, finalizzata alla stipulazione, per ciascun lotto, di un contratto attivo avente ad oggetto la vendita del rifiuto EER 15.01.06”, il Responsabile del Procedimento ha disposto l’esclusione della ricorrente; b) del provvedimento, di cui non sono noti né l’effettiva attuale esistenza né gli estremi, con cui la stipulazione dei contratti di cui ai lotti nn. 2 e 4 è stata definitivamente aggiudicata a qualsivoglia altro concorrente; c) del verbale n. 5 del 28.1.2025 contenente la proposta di aggiudicazione del lotto 2 alla Ambiente s.p.a. e del lotto 4 alla Ricicla s.p.a.; d) se e per quanto occorra, delle comunicazioni della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale – Collocamento mirato di Napoli prot. 0415424 del 26.8.2025 e prot. 0692689 del 9.12.2025; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, ove occorra ed in parte qua, della determina dell’Amministratore Unico di ASIA n. 127/25 del 12.8.2025; nonché per l’annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia dei contratti, ove stipulati, con conseguente istanza della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione degli stessi, essendo disponibile a subentrare nel contratto.

Giustizia amministrativa202601230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per la stipulazione di contratti attivi di vendita di rifiuto EER 15.01.06, nonché gli atti di proposta e aggiudicazione dei lotti 2 e 4

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta da ASIA Napoli nell’ambito di un’asta pubblica suddivisa in sei lotti, finalizzata alla vendita del rifiuto EER 15.01.06 e alla stipulazione di contratti attivi. Ha contestato, in particolare, l’assunto secondo cui il requisito di regolarità contributiva previsto dalla legge n. 68/1999 dovesse essere posseduto, a pena di esclusione, già alla data di presentazione dell’offerta, nonostante l’assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso. Ha inoltre dedotto la rilevanza della successiva regolarizzazione della posizione contributiva, documentata dalla comunicazione della Regione Campania del 9 dicembre 2025, e ha chiesto la sospensione dell’esclusione, l’annullamento o la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti stipulati e il conseguimento dell’aggiudicazione, con disponibilità al subentro.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento di esclusione, disponendo la riammissione della ricorrente alla procedura. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la procedura riguarda un contratto attivo, nel quale l’amministrazione consegue un’entrata, e non è pertanto assoggettata al Codice dei contratti pubblici, ma ai principi generali dell’azione amministrativa richiamati dall’art. 4 e dall’art. 13, comma 2, del Codice. In tale contesto operano con particolare intensità i principi di concorrenza, imparzialità e massima partecipazione, che impongono di interpretare non restrittivamente i requisiti di partecipazione. L’esclusione appare quindi suscettibile di censura, essendo stata fondata sulla necessità del possesso della regolarità contributiva ex legge n. 68/1999 alla data dell’offerta, in mancanza di una previsione espressa. Il TAR ha valorizzato anche la successiva regolarizzazione tempestiva e documentalmente comprovata della posizione contributiva. Ha ravvisato il periculum in mora poiché la riammissione, in una procedura che produce un’entrata per l’amministrazione, è convergente con l’interesse pubblico: l’ampliamento della platea dei concorrenti può consentire una maggiore entrata. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato rinviato a un’udienza pubblica del gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare, sulla cui base il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto l’istanza di sospensione.

  • art. 4 d.lgs. 36/2023

    I principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato sono individuati come parametro della procedura, pur trattandosi di contratto attivo sottratto all’applicazione diretta del Codice.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Richiama l’applicazione dei principi generali dell’azione amministrativa alle procedure escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

  • articoli 73, lettera c), e 76 R.D. 23 maggio 1924, n. 827

    Costituiscono la disciplina richiamata per lo svolgimento dell’asta pubblica finalizzata alla vendita del rifiuto.

  • legge n. 68/1999

    La regolarità contributiva prevista dalla legge è stata posta a fondamento dell’esclusione; il TAR ha ritenuto non evidente, in assenza di un’espressa previsione, che il requisito dovesse essere posseduto già alla data di presentazione dell’offerta.

Massime di principio

  • Le procedure amministrative finalizzate alla stipulazione di contratti attivi, nei quali l’amministrazione consegue un’entrata anziché sostenere una spesa, sono sottratte all’applicazione diretta del Codice dei contratti pubblici e restano disciplinate dai principi generali dell’azione amministrativa richiamati dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
  • Anche nelle procedure per contratti attivi devono essere assicurati i principi di concorrenza, imparzialità e massima partecipazione; in assenza di una disciplina di dettaglio vincolante, i requisiti di partecipazione non possono essere interpretati in senso restrittivo senza una chiara base normativa o nella lex specialis.
  • L’esclusione fondata sulla pretesa necessità del possesso di un requisito di regolarità contributiva alla data di presentazione dell’offerta è illegittima o comunque suscettibile di censura cautelare quando tale scansione temporale non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile.
  • La successiva regolarizzazione della posizione contributiva può assumere rilievo, ai fini della valutazione cautelare, quando sia intervenuta tempestivamente e sia documentalmente comprovata.
  • Nelle procedure relative a contratti attivi, la riammissione di un operatore escluso può risultare coerente con l’interesse pubblico cautelare, poiché l’ampliamento della platea concorrenziale mantiene aperta la possibilità di conseguire una maggiore entrata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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