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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Due condomini hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto il gravame avverso la declaratoria di cessazione della materia del contendere su un'azione ex art. 1137 c.c. I ricorrenti avevano originariamente impugnato una delibera condominiale del 20 gennaio 2012 sostenendo, in sostanza, di non avere ricevuto l'avviso di convocazione e di aver assistito alla nomina di un amministratore su un punto non inserito all'ordine del giorno; contestavano inoltre che il soggetto convocante potesse assumere tale veste, poiché avrebbero dovuto considerarsi ancora in carica altro amministratore e non vi sarebbe stata validamente una ratifica della precedente nomina. Con il primo motivo deducevano violazione dell'art. 91 c.p.c. e del criterio di soccombenza virtuale, sostenendo che la cessazione della materia del contendere fosse dipesa solo dalla successiva delibera del 28 maggio 2013, con cui sarebbero state ratificate le precedenti decisioni e nominato un nuovo amministratore. Con il secondo motivo denunciavano vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, alla data della convocazione e della delibera del 20 gennaio 2012, il soggetto convocante non rivestiva la carica di amministratore. Con il terzo motivo lamentavano violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese anche nei confronti di un condomino costituitosi in appello e chiedente l'estromissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non superassero il vaglio di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata sulla cessazione della materia del contendere nelle impugnazioni di delibere condominiali e sulla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale. Ha inoltre rilevato, per il secondo motivo, l'inammissibilità ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per doppia conforme. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto anch'esso inammissibile, osservando che nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale la legittimazione passiva spetta all'amministratore, mentre il singolo condomino evocato che si dichiari estraneo alla controversia e chieda l'estromissione può ottenere il rimborso delle spese da parte dell'attore che lo abbia inutilmente convenuto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; nel caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve applicare la soccombenza virtuale sulla base dell'originaria fondatezza o infondatezza delle pretese.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarlo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto decise in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 1137 c.c.

    L'impugnazione delle delibere condominiali resta priva di interesse quando la delibera venga sostituita o ratificata da altra assembleare, con conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    La sostituzione della delibera impugnata con altra di identico contenuto, che rimuova la causa di invalidità, determina una rinnovazione sanante con effetti retroattivi; se la nuova delibera ha contenuto diverso, gli effetti decorrono solo da essa.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La statuizione non devoluta in appello diviene coperta da giudicato interno.

  • art. 93 c.p.c.

    È disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • artt. 1130 n. 1 e 1131 c.c.

    Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali la legittimazione processuale passiva spetta all'amministratore del condominio.

  • art. 1724 c.c.

    La nomina di un nuovo amministratore da parte dell'assemblea comporta revoca tacita dell'amministratore in carica.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di una delibera condominiale, la sostituzione della delibera con altra successiva o la sua ratifica può determinare cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse attuale alla decisione.
  • Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere, la regolazione delle spese va effettuata secondo la soccombenza virtuale, mediante una valutazione complessiva della fondatezza originaria delle domande ed eccezioni.
  • La soccombenza virtuale è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito viola il principio di soccombenza o fonda la decisione su ragioni giuridicamente errate o manifestamente illogiche; non è sufficiente una diversa lettura dei fatti proposta dalla parte.
  • In materia di impugnazione delle delibere condominiali, la delibera è efficace ed obbligatoria fino a eventuale sospensione giudiziale; la sua efficacia non è esclusa dalla sola contestazione successiva.
  • La sostituzione sanante di una delibera impugnata richiede una nuova deliberazione di identico contenuto e idonea a rimuovere la causa di invalidità; se l'assemblea adotta invece una decisione nuova e diversa, gli effetti decorrono solo dalla nuova delibera.
  • Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore del condominio; il singolo condomino evocato che si dichiari estraneo e chieda l'estromissione non può essere gravato delle spese se non sia stato inutilmente coinvolto per causa dell'attore.
  • La nomina assembleare di un nuovo amministratore implica revoca tacita del precedente amministratore.
  • La censura di vizio motivazionale in cassazione non può essere utilizzata per contestare in modo meramente rivalutativo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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