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Ordinanza

Ordinanza n. 836/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sulla richiesta di erogazione, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di terapie riabilitative ABA per il minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone su una richiesta di presa in carico del minore e di somministrazione, direttamente o tramite strutture accreditate ovvero mediante finanziamento delle cure presso strutture private, di un trattamento riabilitativo ABA per 40 ore settimanali e sei giorni alla settimana. Oltre all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, sono state proposte domande di accertamento del diritto al trattamento, di condanna dell’Azienda sanitaria all’erogazione delle cure, di applicazione di una penalità di mora in caso di ritardo o inosservanza, di risarcimento dei danni per la mancata presa in carico e di rimborso delle spese sostenute e da sostenere per le terapie.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il ricorso cumula la domanda avverso il silenzio con domande di accertamento del diritto, di condanna alla somministrazione delle prestazioni e di risarcimento del danno. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui il cumulo di domande soggette a riti diversi comporta la trattazione con il rito ordinario, salvo diversa disposizione. Il ricorso è stato pertanto disposto per la trattazione con rito ordinario, in un’udienza da fissarsi successivamente, senza decisione sul merito delle domande. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti citati, ai sensi della normativa richiamata in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    in caso di cumulo delle domande, il ricorso debba essere trattato con il rito ordinario

    Il cumulo di domande soggette a riti diversi determina la trattazione della controversia secondo il rito ordinario, quando non sia prevista una diversa disciplina.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto dal giudice.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l’omissione o oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo cumula l’azione avverso il silenzio con domande di accertamento, condanna e risarcimento soggette a riti diversi, il giudizio deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., salvo che la legge disponga diversamente.
  • La decisione sulla scelta del rito, in presenza di cumulo di domande, non comporta di per sé alcuna statuizione sulla fondatezza dell’azione avverso il silenzio, sul diritto alla prestazione richiesta o sulle domande risarcitorie e restitutorie.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelare

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