Cassazione Civile, Ordinanza n. 24169/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
L'associazione professionale aveva ottenuto, davanti al giudice di pace, più decreti ingiuntivi per compensi difensivi relativi a numerosi incarichi professionali conferiti dalla compagnia assicurativa. La compagnia aveva proposto opposizione; il giudice di pace aveva rigettato le opposizioni, ma il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ravvisando un abusivo frazionamento del credito: i 212 ricorsi monitori riguardavano incarichi formalmente distinti ma riconducibili a un'unica relazione contrattuale regolata da una convenzione del 2007, qualificata dal tribunale come contratto normativo/quadro. Il tribunale aveva tuttavia ritenuto che tale abuso non imponesse l'inammissibilità delle domande monitorie, ma giustificasse la compensazione delle spese del giudizio. L'associazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c. per asserita mancanza di un appello specifico sul frazionamento e per novità delle conclusioni; 2) violazione degli artt. 329, 346 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato su precedenti decisioni; 3) varie censure sulla qualificazione della convenzione del 2007 come contratto normativo, sulla necessità del contraddittorio preventivo, sulla determinatezza dell'oggetto e sulla riconduzione dei singoli crediti ai singoli mandati professionali; 4) omessa motivazione sulla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; 5) violazione delle norme sulle spese per la compensazione nonostante la soccombenza; 6) ulteriore censura sulla compensazione delle spese relativa alla posizione della parte chiamata/appellata. La compagnia ha resistito e, con ricorso incidentale, ha chiesto che, accertato l'abusivo frazionamento, fossero eliminate anche le spese monitorie moltiplicate dai diversi ricorsi, non essendo sufficiente la sola compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo; ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, affinché verifichi le conseguenze economiche dell'abusivo frazionamento, in particolare sul punto delle spese monitorie e della loro ripetibilità, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'operazione negoziale come relazione unitaria disciplinata da convenzione e ha confermato che, in presenza di crediti omogenei riferibili a un rapporto unitario senza un oggettivo interesse alla frammentazione, la proposizione di molteplici domande autonome integra abuso del processo. Tuttavia, ha anche affermato che l'abuso non si esaurisce nella sola regolazione delle spese dell'opposizione, potendo incidere sulla ripetizione delle spese causate dalla moltiplicazione dei ricorsi monitori.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
richiede specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'appello della compagnia fosse sufficientemente specifico sul tema del frazionamento del credito.
art. 345 c.p.c.
non risultava violato, poiché le conclusioni dell'appello non introducevano una domanda nuova in senso tecnico rispetto alle difese dell'opponente nel giudizio monitorio.
art. 112 c.p.c.
non è stata ravvisata ultrapetizione o decisione su domanda nuova, poiché la questione del frazionamento era già dedotta nel gravame.
art. 329 c.p.c.
invocato per il giudicato interno, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato utile sulla questione processuale del frazionamento.
art. 346 c.p.c.
richiamato ai fini della pretesa formazione del giudicato interno, ma la censura è stata respinta.
art. 2909 c.c.
la statuizione sul frazionamento ha natura processuale e produce solo giudicato formale nel processo in cui è resa.
art. 101, comma 2, c.p.c.
non è stato violato, perché la qualificazione della convenzione come contratto normativo è stata ritenuta mera qualificazione giuridica di fatti già dedotti.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al contraddittorio e alla motivazione, ma senza esito favorevole al ricorrente.
artt. 1321 e 1322 c.c.
la convenzione del 2007 è stata ritenuta espressione dell'autonomia contrattuale delle parti e compatibile con una funzione di regolazione unitaria di futuri rapporti.
art. 1346 c.c.
l'oggetto della convenzione è stato considerato determinato o determinabile, perché il contratto regolava condizioni economiche e normative di incarichi futuri e anche di attività pregresse fatturate successivamente.
art. 2222 c.c.
la Corte ha escluso che la qualificazione della convenzione come contratto normativo comportasse un'analogia impropria o escludesse l'applicazione delle regole sul contratto d'opera professionale.
art. 12 preleggi
richiamato per escludere che vi fosse una indebita estensione analogica di un istituto privo di presupposti.
art. 1362 c.c.
l'interpretazione della convenzione in senso unitario è stata ritenuta coerente con il tenore letterale e con il comportamento complessivo delle parti.
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare gli indici presuntivi del frazionamento; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la critica al merito della valutazione.
art. 85 c.p.c.
menzionato nel quadro delle censure sulla condotta processuale e sulle spese.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria del tribunale.
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 11 Codice deontologico
richiamato in relazione alla condotta professionale e alla giustificazione dell'abusivo frazionamento; non accolto.
art. 1175 c.c.
la Corte lo collega al divieto di abuso del processo e alla necessità che le condotte processuali siano improntate a buona fede.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità della tutela frazionata; non ha inciso sull'esito.
art. 88 c.p.c.
richiamato per affermare che le spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede non devono essere ripetute.
art. 91 c.p.c.
la regola della soccombenza è stata richiamata nella censura sulle spese, ma il giudice di merito conserva un margine valutativo nei limiti di legge.
art. 92 c.p.c.
consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi/peculiarità del caso; la Corte ha ritenuto legittima, ma insufficiente da sola a rimuovere il pregiudizio economico del frazionamento.
art. 96 c.p.c.
richiamato per la domanda di responsabilità processuale aggravata, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 104 c.p.c.
la Corte ha precisato che le domande separate, in caso di abuso del frazionamento, possono essere riproposte cumulate in un unico giudizio.
Massime di principio
- Il creditore non può, salvo un oggettivo e concreto interesse alla tutela frazionata, scindere in più processi domande di pagamento che derivino da un rapporto unitario e omogeneo, quando l'accertamento separato comporti duplicazione istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
- La verifica dell'abusivo frazionamento del credito ha natura processuale: la relativa statuizione non forma un giudicato sostanziale sul rapporto, ma solo un giudicato formale limitato al processo in cui è resa.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione di convenuto sostanziale; perciò, la richiesta di rigetto o revoca del monitorio integra difesa/exceptio e non domanda nuova in senso tecnico.
- La qualificazione di un accordo come contratto normativo o contratto quadro, quando si fondi su fatti già allegati e provati, è una mera qualificazione giuridica del materiale fattuale e non richiede la previa rimessione in contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- Ai fini dell'abusivo frazionamento, non è decisivo che i singoli incarichi siano formalmente distinti: rileva la riconducibilità dei crediti a una relazione unitaria storica e funzionale, nonché l'assenza di un apprezzabile interesse alla trattazione separata.
- L'accertamento dell'interesse concreto alla tutela separata costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio denunciabile, non già mediante una semplice diversa lettura delle risultanze documentali.
- L'abusivo frazionamento non incide soltanto sulle spese del giudizio di opposizione, ma può riflettersi anche sulle spese monitorie e sugli ulteriori costi processuali causati dalla moltiplicazione delle azioni.
- La compensazione delle spese, pur potendo essere disposta in presenza di peculiarità del caso, non esaurisce necessariamente le conseguenze economiche di una condotta processuale contraria a buona fede.
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