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Sentenza

Sentenza n. 6904/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7078/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 4823/2024.

Giustizia amministrativa202600461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 7078/2024, relativa all'accredito di 3.000 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 7078/2024. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio economico, pari a 3.000 euro oltre accessori. Dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha accreditato integralmente l'importo nel borsellino elettronico della docente. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito dell'importo riconosciuto dalla sentenza civile. Poiché l'esecuzione è intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Indicato nella sentenza civile quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del processo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio non esclude la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese: l'amministrazione può essere condannata alla rifusione delle spese se il ricorso era stato reso necessario dalla sua precedente inerzia.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione della pretesa azionata, non il mero adempimento parziale dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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