Sentenza n. 800/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulle diffide del 9.6.2025 e del 26.6.2025 per l'adozione di provvedimenti volti a garantire parità concorrenziale e legalità nell'uso del demanio marittimo presso il Porto di Amalfi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Amalfi sulle diffide relative alla gestione dei box biglietteria, all'uso del demanio marittimo e all'organizzazione dei flussi passeggeri presso il molo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulle diffide del 9 e del 26 giugno 2025, con cui aveva sollecitato il Comune ad adottare misure per garantire la parità concorrenziale e la legalità nell'uso del demanio marittimo presso il Porto di Amalfi. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 per mancato riscontro alle diffide, ritenendo non provvedimentale la precedente nota comunale; la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav. per l'omessa adozione di provvedimenti contro l'occupazione abusiva di un box biglietteria, asseritamente conseguente alla scadenza della concessione della controinteressata; la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità; nonché la violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento, con riferimento sia all'assegnazione dei box sia alla gestione degli spazi e dei flussi passeggeri. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile. È stata ritenuta sopravvenuta la carenza di interesse con riguardo alle modalità di assegnazione delle postazioni biglietteria e alle misure per ripristinare la parità di trattamento, perché, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato ordinanze di sgombero dei box, ha indetto ed espletato una gara pubblica per la riassegnazione degli spazi e ha quindi adottato atti espressi sulle questioni oggetto delle diffide. La ricorrente, non risultata utilmente collocata in graduatoria, può contestare tali atti con autonoma impugnazione o, nei limiti processuali, con motivi aggiunti. Il Collegio ha escluso che la mera riserva di una futura azione risarcitoria conservi l'interesse al giudizio sul silenzio, poiché l'accertamento dell'illegittimità ai soli fini risarcitori previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a. riguarda l'azione di annullamento e non il rito sul silenzio; quest'ultimo consente invece di proporre una completa domanda risarcitoria congiunta ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a. È stata inoltre rilevata la tardività della documentazione depositata dalla ricorrente e l'assenza di prova dell'attuale perdurare dell'occupazione abusiva. Quanto ai profili relativi alla gestione dei flussi passeggeri e all'apposizione di cartellonistica, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riferito ad attività materiali, non autenticamente autoritative, e perché eventuali condotte poste in essere da altri operatori non erano imputabili al Comune. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La ricorrente l'ha invocato per sostenere l'obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il giudizio non ha tuttavia accolto la relativa domanda, essendo sopravvenuti atti espressi e risultando inammissibili gli ulteriori profili.
art. 31 c.p.a.
Disciplina, unitamente all'art. 117 c.p.a., il giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.
art. 54 cod. nav.
Prevede il potere di ingiunzione allo sgombero dell'occupazione abusiva di area demaniale marittima, invocato dalla ricorrente.
art. 1161 cod. nav.
Prevede il profilo sanzionatorio relativo all'occupazione abusiva del demanio marittimo, invocato dalla ricorrente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., a fissare i termini a ritroso per il deposito degli atti e delle memorie; la documentazione depositata dalla ricorrente il 10 aprile 2026 è stata ritenuta tardiva.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Disciplina i termini processuali del rito camerale; la documentazione depositata tardivamente non è stata considerata.
art. 117 c.p.a.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. 6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
Il sopravvenire di un provvedimento espresso fa venir meno l'interesse al giudizio sul silenzio e consente di impugnare il nuovo atto anche con motivi aggiunti. Il rito contempla inoltre la proposizione congiunta di una completa domanda risarcitoria, ma non la mera riserva di agire in futuro per il risarcimento.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
L'accertamento dell'illegittimità ai soli fini risarcitori è circoscritto all'azione di annullamento e non si applica al rito avverso il silenzio.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Richiamato dall'art. 117, comma 6, c.p.a. quale base per la proposizione congiunta dell'azione risarcitoria nel giudizio sul silenzio.
art. 97 Cost.
La ricorrente l'ha invocato con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento, deducendo la disparità di trattamento derivante dalla tolleranza dell'occupazione sine titulo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse alla decisione deve persistere fino alla pronuncia; l'adozione, nelle more del processo, di un provvedimento espresso o di un comportamento amministrativo corrispondente all'obbligo di provvedere determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando nel corso del giudizio sul silenzio sopravviene un provvedimento espresso, l'interessato può impugnarlo autonomamente o, nei termini e con il rito applicabile, mediante motivi aggiunti; non è necessario né possibile mantenere il giudizio sul silenzio per contestare direttamente la legittimità del nuovo atto.
- Nel rito avverso il silenzio, la mera riserva di agire in futuro per il risarcimento non conserva l'interesse alla pronuncia dichiarativa sull'inerzia. L'accertamento dell'illegittimità ai fini esclusivamente risarcitori previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a. è riferito all'azione di annullamento; nel giudizio sul silenzio deve essere proposta una domanda risarcitoria completa e congiunta ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a.
- Il giudizio avverso il silenzio è inammissibile quando la pretesa riguarda esclusivamente attività materiali o comportamenti non riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione.
- Non possono essere imputate all'amministrazione, nell'ambito del giudizio sul silenzio, condotte materiali poste in essere da soggetti terzi, se non è allegato e dimostrato uno specifico obbligo dell'amministrazione di provvedere in relazione a tali condotte.
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