Cassazione Civile, Ordinanza n. 06934/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca cessionaria per il pagamento di crediti relativi a pregresse forniture di energia elettrica originariamente vantati dalla società cedente verso il Ministero dell'Interno. Il Ministero propose opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria perché la cessione sarebbe stata inopponibile alla P.A. e contestando anche l'entità del credito. In appello il Ministero sostenne che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere applicabile la disciplina civilistica e nel negare l'efficacia del rifiuto della cessione, invocando la normativa speciale sulla cessione dei crediti verso la P.A. e quella sul factoring. In Cassazione il ricorrente denunciò la violazione dell'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1, comma 1, l. n. 52/1991, sostenendo che la cessione dei crediti verso la P.A., anche se effettuata a favore di soggetti qualificati, sarebbe rifiutabile dall'amministrazione e che nel caso concreto il rifiuto era stato tempestivamente opposto. Le controricorrenti eccepirono anche l'inammissibilità per difetto di interesse, poiché il decreto ingiuntivo era stato revocato in appello per intervenuto pagamento; la Corte ha però ritenuto sussistente l'interesse del Ministero a una decisione sull'inesistenza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, perché la revoca del decreto ingiuntivo era dipesa dall'avvenuto pagamento nelle more e non dall'insussistenza del credito. Nel merito ha confermato la decisione della Corte d'appello, osservando che la disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la P.A. opera, in deroga al principio generale di cedibilità, solo per i contratti in corso di esecuzione e per i rapporti di durata; nel caso concreto, invece, le forniture di energia erano già state eseguite e il credito riguardava il prezzo di prestazioni periodiche ormai maturate. La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorrente non aveva efficacemente censurato la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata anche sull'autonomia delle singole prestazioni e sulla natura continuativa della causa petendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le controricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
costituisce la regola generale di cedibilità dei crediti senza consenso del debitore, derogabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
è richiamato come norma speciale che prevede l'adesione dell'amministrazione per la cessione/sequestro dei crediti nei confronti della P.A., ma solo nei limiti dei rapporti in corso di esecuzione.
art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
subordina la cessione dei crediti verso lo Stato derivanti da somministrazione, fornitura o appalto, quando i contratti sono in corso, alla previa adesione dell'amministrazione.
art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
richiamato dal ricorrente come disciplina del factoring e dell'opponibilità delle cessioni dei crediti da corrispettivi di appalto alla P.A., ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 106, comma 3, d.lgs. n. 50/2016
menzionato come norma successiva che disciplina l'opponibilità delle cessioni di crediti da appalti e la facoltà di rifiuto della P.A.
art. 1, comma 1, l. n. 52/1991
evocato dal ricorrente in tema di cessione dei crediti d'impresa, ma la Corte ribadisce che tale legge non ha abrogato la disciplina speciale dei crediti verso la P.A.
art. 26, comma 5, l. n. 109/1994
viene letto come disposizione che ha esteso espressamente la disciplina della l. n. 52/1991 solo ad alcuni crediti verso la P.A., segno che prima essa non era applicabile e che l'estensione non riguarda tutti i crediti pubblici, in particolare non quelli da forniture.
art. 380-bis 1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito semplificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, essendo derogatoria rispetto alla regola generale dell'art. 1260 c.c., deve essere interpretata restrittivamente e opera nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
- La necessità dell'adesione o del mancato rifiuto della P.A. riguarda i contratti di durata ancora in corso di esecuzione, perché la ratio della deroga è evitare che la cessione pregiudichi la regolare esecuzione del rapporto e la disponibilità delle risorse necessarie all'adempimento.
- Una volta che la prestazione sia stata integralmente eseguita e il credito riguardi il solo corrispettivo maturato, viene meno la ragione giustificativa del divieto o della subordinazione alla previa adesione dell'amministrazione.
- Chi censura una sentenza di merito deve attaccare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione; il mancato confronto con una ratio decisiva rende comunque infondata la doglianza.
- L'interesse a ricorrere può sussistere anche quando la parte abbia ottenuto in appello la revoca del decreto ingiuntivo, se tale revoca sia stata pronunciata per ragioni diverse dall'insussistenza del credito e permanga l'interesse all'accertamento negativo del rapporto sostanziale.
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