Sentenza n. 629/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. n. 741 del 21 luglio 2023 di aggiornamento della quota regionale di payback sui dispositivi medici, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti regionali relativi alla determinazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo illegittimità derivata, violazione delle garanzie procedimentali ed erronea determinazione della quota dovuta. Nel corso del giudizio ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole sulla definizione agevolata delle controversie in materia di payback.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non già per cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta disciplina consente di estinguere l'obbligazione pagando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, ma non elimina integralmente l'obbligo di pagamento e quindi non attribuisce automaticamente alla ricorrente il bene della vita perseguito con l'impugnazione. Tuttavia, la dichiarata adesione alla definizione agevolata costituisce un evidente indice del venir meno dell'interesse a ottenere una decisione di merito sugli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'andamento complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 75/2015
Individua i provvedimenti regionali recanti gli importi del payback sui dispositivi medici cui si riferisce l'obbligazione oggetto della definizione agevolata.
art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Prevede la disciplina sopravvenuta di definizione agevolata, consentendo l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
Massime di principio
- La sopravvenuta introduzione di una disciplina di definizione agevolata non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere quando l'adesione alla misura non elimina integralmente l'obbligazione controversa.
- La dichiarazione della parte di aderire a una definizione agevolata può costituire indice concreto e attuale della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sull'impugnazione degli atti presupposti, anche se la definizione non soddisfa integralmente la pretesa originaria.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno integrale dell'oggetto della controversia o il conseguimento del bene della vita; quando residua un'obbligazione, seppure ridotta, è configurabile invece l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ove la parte non abbia più interesse alla decisione.
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