Cassazione Penale, Sentenza n. 47650/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che: ha riqualificato vari capi di imputazione (tra cui riciclaggio, truffa, associazione a delinquere), ha confermato la misura degli arresti domiciliari sostitutiva della custodia cautelare. La ricorrente contestava l'insussistenza della gravità indiziaria e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione ai capi 1, 4, 6, 7 e 9 (riqualificati), nonché l'assenza delle esigenze cautelari e l'erronea valutazione del pericolo di recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza quanto all'aggravante relativa al capo 7 (art. 640, comma 2, n. 1) e ha disposto la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tale titolo, perché il provvedimento del Tribunale aveva erratamente fondato l'aggravante su un sequestro ritenuto finalizzato alla confisca mentre, nel caso concreto, il sequestro era stato disposto con finalità impeditive. Ha altresì annullato l'ordinanza in relazione al capo 1 e alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame circa gravità indiziaria e adeguatezza/proporzionalità della misura. Ha invece respinto le restanti censure, confermando la valutazione di gravità indiziaria sui capi 4, 6 e l'esistenza di un'associazione a delinquere (capo 9). In sintesi: parziale annullamento e rinvio per nuovo giudizio sulle misure cautelari; cessazione della misura per il solo titolo relativo all'aggravante del capo 7; rigetto nel resto.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo del ricorso al giudice del riesame; disciplina il procedimento cautelare e i ricorsi avverso le misure personali
art. 273 cod. proc. pen.
Rilievo sulla verifica della gravità indiziaria; la Cassazione ha controllato se il giudice del riesame avesse fornito motivazione adeguata a fondare la gravità indiziaria
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva); la Corte ha disposto rivalutazione delle esigenze cautelari dopo la caducazione di un titolo di reato
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
Aggravante per la truffa in danno dello Stato; la Corte ha escluso la sussistenza perché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il sequestro volto alla confisca mentre era un sequestro impedibile, e la truffa richiede danno patrimoniale immediato e diretto allo Stato
art. 321, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.
Distinzione tra il sequestro con finalità impeditive (comma 1) e il sequestro con finalità di confisca (comma 2); la qualificazione del sequestro è stata determinante per escludere l'aggravante della truffa ai sensi dell'art. 640/2
art. 416 cod. pen.
Associazione a delinquere; la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale su stabilità, sistematicità e indeterminatezza del programma criminoso, ritenendo congrua la qualificazione
art. 314 cod. pen.
Peculato citato dalla giurisprudenza e dall'istruttoria come reato presupposto in relazione ad acquisiti e distrazioni; utilizzato nel ragionamento sulle fonti dell'illecito arricchimento
art. 278 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere la rilevanza di altre aggravanti comuni in assenza della conferma della circostanza che era stata cancellata
Massime di principio
- Per qualificare la truffa come delitto commesso in danno dello Stato è necessario che l'artificio o il raggiro abbia determinato un danno patrimoniale immediato e diretto della pubblica amministrazione; la mera finalità di sottrarre un bene a un futuro provvedimento sanzionatorio (confisca) non sempre integra il danno richiesto
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla congruità e logica della motivazione sul profilo della gravità indiziaria; se il giudice del merito non espone elementi specifici che colleghino l'imputato alle singole operazioni contestate, la motivazione può essere annullata
- La sussistenza di un'associazione a delinquere richiede elementi di stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso; la presenza di comportamenti sistematici e ripetuti volti a procurare profitti continuativi può giustificare la qualificazione associativa anche se la vittima è un unico soggetto
- Se viene annullata una qualificazione di reato che aveva inciso sulle esigenze cautelari, il giudice di merito dovrà riesaminare la proporzionalità e l'adeguatezza della misura alla luce del quadro indiziario residuo
- L'uso di intercettazioni può fondare il coinvolgimento dell'indagato, ma occorre che il giudice colleghi in modo specifico i contenuti intercettati ai singoli atti di reimpiego o distrazione per dimostrare il dolo o la partecipazione al reato di riciclaggio
- Le differenze tra misure di sequestro (impeditive vs finalizzate alla confisca) sono giuridicamente rilevanti e possono condizionare la configurabilità di aggravanti o di delitti che presuppongono un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione
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