Sentenza n. 4033/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; d) dell’Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione Direttoriale della Direzione Regionale Salute e welfare della Regione Umbria, n. 13106 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.” e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti di intesa e determinazione regionale relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti di individuazione e certificazione del fatturato dei fornitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti statali, interistituzionali e regionali adottati in attuazione del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, previsto dall'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, nonché degli atti con cui le aziende sanitarie umbre avevano individuato e certificato il fatturato della società per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a indicare la domanda demolitoria relativa agli atti del c.d. payback sanitario. Nelle more della decisione, la ricorrente ha documentato il pagamento alla Regione Umbria della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento della quota ridotta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, poiché è venuta meno per la ricorrente l'utilità concreta dell'annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha però escluso la cessazione della materia del contendere: il pagamento non costituisce integrale soddisfazione della pretesa originaria, che consisteva nell'ottenere l'annullamento degli atti e nel non effettuare alcun pagamento, né deriva dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato quale ulteriore base normativa degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e collega all'integrale versamento l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, la parte non ricava più alcuna utilità concreta dalla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'avviso dato alle parti in udienza sulla possibile diversa qualificazione dell'esito processuale.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche quando effettuato in una misura ridotta prevista da una disciplina sopravvenuta, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia di annullamento richiesta.
- Il pagamento sopravvenuto non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata, mentre l'adempimento di una diversa obbligazione economica può soltanto far venir meno l'interesse concreto alla decisione.
- La domanda di annullamento degli atti impositivi o presupposti non è satisfatta dal mero pagamento della somma richiesta, poiché la pretesa demolitoria diretta a evitare qualsiasi pagamento resta distinta dall'adempimento dell'obbligazione; tuttavia, se l'adempimento elimina ogni utilità pratica della pronuncia, il ricorso diviene improcedibile.
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