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Sentenza

Sentenza n. 3868/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217481926953 per un importo di credito pari ad euro 17.381,00 e 26031217482036961 per un importo di credito pari ad euro 20.642,05, per un totale pari ad euro 38.023,05; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Giustizia amministrativa202603072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, con conseguente scarto, delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti da superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli preventivi antifrode

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato lo scarto delle comunicazioni relative all'opzione per lo sconto in fattura, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa perché lo scarto sarebbe un atto amministrativo inibitorio-preventivo, distinto da un accertamento tributario e incidente soltanto sulle modalità di fruizione del credito. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza senza indicazione dell'anomalia o del profilo di rischio rilevato; violazione del contraddittorio procedimentale, per l'assenza di richieste di chiarimenti o documenti tra sospensione e scarto; difetto di istruttoria, per l'utilizzo di controlli automatizzati senza verifica concreta; violazione dei presupposti dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, non essendo stato indicato quale tipologia di rischio fosse stata riscontrata; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione della comunicazione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la perdita del beneficio economico e del corrispettivo dei lavori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito, indicando come competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e consentendo la riproposizione della controversia ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il superbonus sia un'agevolazione fiscale e che lo sconto in fattura e la cessione del credito siano modalità alternative di fruizione della detrazione, non istituti autonomi. Lo scarto previsto dall'art. 122-bis incide direttamente sull'efficacia fiscale della comunicazione, impedisce l'emersione, la circolazione e l'utilizzo del credito e, nel caso concreto, preclude in radice ogni fruizione del beneficio, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante necessario per la detrazione ordinaria. La controversia riguarda quindi un rapporto tributario, indipendentemente dal carattere preventivo e antifrode del controllo e dalla qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo. Lo scarto è stato ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione di cui all'art. 19, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992; la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili riguarda le categorie sostanziali e non impedisce l'impugnazione di atti con nomen iuris diverso ma con effetti riconducibili a una categoria prevista. L'impugnazione congiunta del provvedimento generale direttoriale non radica la giurisdizione amministrativa, poiché l'oggetto principale resta costituito dagli atti individuali a contenuto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto, anche eventualmente disapplicandolo. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina il Superbonus quale detrazione fiscale dall'imposta lorda per gli interventi agevolati.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali strumenti costituiscono modalità alternative di fruizione dell'agevolazione fiscale.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.

    Prevede il controllo preventivo antifrode, la sospensione della comunicazione in presenza di profili di rischio e, se i rischi sono confermati, lo scarto con sterilizzazione degli effetti fiscali dell'opzione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

    Radica la giurisdizione tributaria in base alla natura fiscale del rapporto controverso, senza rilevanza decisiva della forma dell'atto o della qualificazione della posizione soggettiva.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Il diniego o la revoca di agevolazioni.

    Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione, anche se denominato diversamente e adottato nell'ambito di un controllo preventivo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative allo scarto delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito previsto dall'art. 121 del d.l. n. 34/2020 appartengono alla giurisdizione tributaria quando lo scarto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruibilità dell'agevolazione.
  • La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non muta la natura tributaria del rapporto nel quale il potere è esercitato.
  • La giurisdizione tributaria è esclusiva per materia: una volta accertata la natura tributaria della controversia, è irrilevante stabilire se la posizione del destinatario dell'atto abbia consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
  • Un atto denominato scarto, pur non costituendo necessariamente un accertamento tributario in senso procedimentale, è riconducibile al diniego di agevolazione previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 quando impedisce la fruizione dell'agevolazione fiscale e produce effetti sostanzialmente equivalenti.
  • L'impugnazione congiunta di un atto generale o regolamentare presupposto e di un atto individuale a contenuto tributario non radica la giurisdizione amministrativa quando l'oggetto principale della controversia resta il rapporto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto ai fini della decisione, anche mediante disapplicazione.
  • La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 va riferita alle categorie sostanziali degli atti e non impedisce l'impugnazione di atti aventi denominazione diversa ma riconducibili, per effetti giuridici, a una categoria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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