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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso (01/12/2022) che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso (07/12/2021) per i reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze e accesso abusivo a sistema informatico. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi principali: 1) mancata nomina di perizia d'ufficio per confutare le accuse informatiche; 2) vizi nella formazione e nella genuinità dei dati informatici acquisiti, omesso esame della consulenza tecnica della difesa, travisamento della prova e violazioni procedurali nella acquisizione dei file (CD/copie forensi mancanti); 3) insufficiente prova dell'esistenza e della misura del danno patrimoniale necessario alla truffa; 4) contestazione della responsabilità per specifiche giornate (24-25-26 ottobre 2016) in ragione di orario flessibile e autorizzazioni a lavorare fuori sede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalle sentenze di merito (doppia conforme). Sono stati valorizzati elementi convergenti: discrasia tra file di timbrature e cartelle stipendiali, accessi riconducibili a indirizzo IP e computer in uso al ricorrente, script informatici riconducibili alle timbrature, osservazioni di polizia giudiziaria che hanno documentato assenze non corrispondenti alle timbrature e la possibilità di interventi postumi per far risultare uscite inesistenti. La Corte ha inoltre affermato che la mancata acquisizione di una copia forense o l'assenza di perfezione formale nelle procedure di repertazione non rende automaticamente inutilizzabile la prova informatica in assenza di specifici elementi che dimostrino alterazione. Quanto al danno, è stato ritenuto giuridicamente apprezzabile e sufficiente ai fini della truffa, senza necessità di determinazione esatta dell'importo in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'accesso al sistema per finalità estranee a quelle autorizzate integri il reato anche se l'agente possedeva credenziali; possibile concorso di persone se l'accesso derivasse dall'uso di credenziali da parte di terzi senza prova specifica.

  • art. 640 cod. pen.

    La fattispecie di truffa è integrata dalla condotta del dipendente pubblico che altera la rilevazione delle presenze per conseguire un indebito profitto, anche se l'esatta quantificazione del danno non è determinata in cassazione purché il danno sia giuridicamente apprezzabile.

  • art. 55-quinques d.lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità del dipendente pubblico e agli illeciti disciplinari/penali connessi alla gestione del rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la polizia giudiziaria deve usare modalità idonee per garantire la conformità dei dati informatici agli originali; tuttavia la mancata perfetta osservanza delle procedure non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova, che va valutata concretamente.

  • art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma sul vizio di motivazione impugnabile in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure di motivazione non fondate perché le decisioni di merito hanno fornito argomentazioni logiche e congrue.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite con cui vanno enunciati i motivi in cassazione; la Corte ha rispettato i limiti di enunciazione richiesti.

Massime di principio

  • Le valutazioni tecniche e probatorie del giudice di merito sono vincolanti in cassazione se motivate logicamente; la Suprema Corte non riesamina i fatti se la motivazione è congrua.
  • La richiesta di perizia d'ufficio non è automaticamente necessaria: il giudice d'appello può ritenere l'istruttoria dibattimentale sufficientemente completa; la mancata nomina di CTU è sindacabile soltanto in presenza di concreta incompletezza istruttoria.
  • La mera imperfezione nelle procedure di acquisizione dei dati informatici non comporta di per sé inutilizzabilità della prova; per ottenere l'esclusione occorre dimostrare specificamente l'alterazione o la non corrispondenza agli originali.
  • L'accesso a sistemi informatici con credenziali legittime può integrare il reato di accesso abusivo se l'uso è per finalità ontologicamente estranee a quelle autorizzate.
  • Per il reato di truffa del dipendente pubblico non è sempre necessario quantificare esattamente il danno in sede di legittimità: è sufficiente che il danno sia giuridicamente apprezzabile e non meramente irrilevante.
  • Autorizzazioni generiche a flessibilità oraria o a lavorare fuori sede non giustificano la falsificazione delle rilevazioni di presenza; l'onere di indicare correttamente le presenze resta a carico del dipendente.
  • In cassazione non sono ammesse nuove allegazioni di fatto che non siano state dedotte in grado di appello o nei motivi già depositati; i nuovi profili devono essere tempestivamente e formalmente dedotti per essere valutati.
  • Per contestare dati informatici conviene produrre in modo tempestivo la copia forense, consulenze tecniche di parte e indicazioni precise sulle presunte alterazioni, altrimenti le contestazioni rischiano di essere ritenute generiche.

Testo integrale

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