Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso (01/12/2022) che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso (07/12/2021) per i reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze e accesso abusivo a sistema informatico. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi principali: 1) mancata nomina di perizia d'ufficio per confutare le accuse informatiche; 2) vizi nella formazione e nella genuinità dei dati informatici acquisiti, omesso esame della consulenza tecnica della difesa, travisamento della prova e violazioni procedurali nella acquisizione dei file (CD/copie forensi mancanti); 3) insufficiente prova dell'esistenza e della misura del danno patrimoniale necessario alla truffa; 4) contestazione della responsabilità per specifiche giornate (24-25-26 ottobre 2016) in ragione di orario flessibile e autorizzazioni a lavorare fuori sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalle sentenze di merito (doppia conforme). Sono stati valorizzati elementi convergenti: discrasia tra file di timbrature e cartelle stipendiali, accessi riconducibili a indirizzo IP e computer in uso al ricorrente, script informatici riconducibili alle timbrature, osservazioni di polizia giudiziaria che hanno documentato assenze non corrispondenti alle timbrature e la possibilità di interventi postumi per far risultare uscite inesistenti. La Corte ha inoltre affermato che la mancata acquisizione di una copia forense o l'assenza di perfezione formale nelle procedure di repertazione non rende automaticamente inutilizzabile la prova informatica in assenza di specifici elementi che dimostrino alterazione. Quanto al danno, è stato ritenuto giuridicamente apprezzabile e sufficiente ai fini della truffa, senza necessità di determinazione esatta dell'importo in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'accesso al sistema per finalità estranee a quelle autorizzate integri il reato anche se l'agente possedeva credenziali; possibile concorso di persone se l'accesso derivasse dall'uso di credenziali da parte di terzi senza prova specifica.
art. 640 cod. pen.
La fattispecie di truffa è integrata dalla condotta del dipendente pubblico che altera la rilevazione delle presenze per conseguire un indebito profitto, anche se l'esatta quantificazione del danno non è determinata in cassazione purché il danno sia giuridicamente apprezzabile.
art. 55-quinques d.lgs. n. 165/2001
Norma richiamata in relazione alla responsabilità del dipendente pubblico e agli illeciti disciplinari/penali connessi alla gestione del rapporto di lavoro pubblico.
art. 354 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la polizia giudiziaria deve usare modalità idonee per garantire la conformità dei dati informatici agli originali; tuttavia la mancata perfetta osservanza delle procedure non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova, che va valutata concretamente.
art. 606 lett. d) cod. proc. pen.
Norma sul vizio di motivazione impugnabile in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure di motivazione non fondate perché le decisioni di merito hanno fornito argomentazioni logiche e congrue.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite con cui vanno enunciati i motivi in cassazione; la Corte ha rispettato i limiti di enunciazione richiesti.
Massime di principio
- Le valutazioni tecniche e probatorie del giudice di merito sono vincolanti in cassazione se motivate logicamente; la Suprema Corte non riesamina i fatti se la motivazione è congrua.
- La richiesta di perizia d'ufficio non è automaticamente necessaria: il giudice d'appello può ritenere l'istruttoria dibattimentale sufficientemente completa; la mancata nomina di CTU è sindacabile soltanto in presenza di concreta incompletezza istruttoria.
- La mera imperfezione nelle procedure di acquisizione dei dati informatici non comporta di per sé inutilizzabilità della prova; per ottenere l'esclusione occorre dimostrare specificamente l'alterazione o la non corrispondenza agli originali.
- L'accesso a sistemi informatici con credenziali legittime può integrare il reato di accesso abusivo se l'uso è per finalità ontologicamente estranee a quelle autorizzate.
- Per il reato di truffa del dipendente pubblico non è sempre necessario quantificare esattamente il danno in sede di legittimità: è sufficiente che il danno sia giuridicamente apprezzabile e non meramente irrilevante.
- Autorizzazioni generiche a flessibilità oraria o a lavorare fuori sede non giustificano la falsificazione delle rilevazioni di presenza; l'onere di indicare correttamente le presenze resta a carico del dipendente.
- In cassazione non sono ammesse nuove allegazioni di fatto che non siano state dedotte in grado di appello o nei motivi già depositati; i nuovi profili devono essere tempestivamente e formalmente dedotti per essere valutati.
- Per contestare dati informatici conviene produrre in modo tempestivo la copia forense, consulenze tecniche di parte e indicazioni precise sulle presunte alterazioni, altrimenti le contestazioni rischiano di essere ritenute generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →