Sentenza n. 6365/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell''ASL BARI; - Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell''ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; - Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell''ASL BRINDISI; - Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell''ASL FOGGIA; - Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell''ASL LECCE; - Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell''ASL TARANTO; - Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell''AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; - Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell''AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; - Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell''IRCCS DE BELLIS; - Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell''ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Id&Co S.r.l. il 18/4/2023: per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 febbraio 2023 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d''atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, ove occorre possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023 dell''ASL BRINDISI: - Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023 dell''ALS LECCE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché atti di certificazione del fatturato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, la circolare ministeriale, gli accordi e le intese sanciti in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e gli atti delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali di certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale di presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e di ricalcolo degli oneri, nonché ulteriori delibere delle aziende sanitarie. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo ridotto. Poiché la Regione non aveva effettuato tale comunicazione, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento era stata ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; il giudizio è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa degli atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e all'attribuzione degli oneri di ripiano.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede l'integrale ricorrenza delle condizioni procedurali stabilite dalla legge, inclusa, quando prevista, la comunicazione formale dell'amministrazione al giudice dell'avvenuto adempimento.
- Quando l'amministrazione non effettua la comunicazione formale necessaria per la cessazione della materia del contendere, ma il comportamento sopravvenuto elimina l'utilità concreta della pronuncia richiesta, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima può essere dichiarata in assenza degli specifici presupposti formali richiesti dalla disciplina per la seconda.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da un adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese di lite possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte e previsto dalla disciplina applicabile.
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