Cassazione Penale, Ordinanza n. 16754/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 8 maggio 2024. Dall'ordinanza emerge che le censure riguardavano esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze manifestamente infondate, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudizio di merito svolto sul punto non era censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, ove ritenuto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- Il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo in presenza di vizi logici o motivazionali effettivi; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle circostanze del caso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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