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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08020/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'impresa contribuente furono notificati tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, con cui l'Ufficio contestava acquisti intracomunitari di merci da operatori unionali non dichiarati, omesso versamento dell'IVA e mancata compilazione del modello Intrastat. La società impugnò gli atti sostenendo di non aver mai effettuato tali acquisti, che in realtà sarebbero stati effettuati da altra società, e che l'errore derivava dalla compilazione delle fatture e del modello Intrastat da parte del fornitore olandese. La CTP respinse il ricorso ritenendo che le fatture, pur intestate all'altra società, riportassero il VAT number della contribuente, così da attribuire le operazioni alla stessa. La CTR accolse invece l'appello della contribuente, ritenendo che il VAT number non valesse come presunzione assoluta e che, in presenza di altri elementi documentali, dovesse accertarsi il reale cessionario. L'Agenzia ricorse per cassazione denunciando violazione degli artt. 2729 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il valore presuntivo, preciso e concordante, dell'indicazione del VAT number della contribuente sulle fatture estere, anche alla luce del fatto che lo stesso amministratore rappresentava entrambe le società e che l'errore del fornitore si era reiterato negli anni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per le cessioni intracomunitarie antecedenti al 1° gennaio 2020, l'indicazione del VAT number del cessionario è un requisito formale essenziale della fattura ma non ha valore decisivo o assorbente ai fini dell'individuazione del cessionario effettivo, che resta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la denominazione sociale del destinatario nelle fatture, la registrazione contabile e i pagamenti effettuati dall'altra società, ritenendo quindi dimostrato che la reale committente fosse quest'ultima e non la contribuente. Le ulteriori censure dell'Agenzia si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma della decisione di appello favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La censura mirava a sostenere che l'indicazione del VAT number integrasse una presunzione grave, precisa e concordante; la Corte esclude che tale dato, nel periodo considerato, abbia forza tale da impedire la prova contraria e da imporre automaticamente l'attribuzione dell'operazione al soggetto indicato dal numero IVA.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non ravvisa violazione del riparto dell'onere probatorio, poiché il giudice di merito ha valutato gli elementi documentali offerti per dimostrare il reale cessionario.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La doglianza è stata ricondotta alla critica dell'accertamento di fatto, ma non è stata ritenuta idonea a scalfire la motivazione della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura viene proposta come violazione di legge, ma la Corte osserva che, nella sostanza, pretende una diversa valutazione dei fatti, non consentita in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    La CTR aveva richiamato la tutela del diritto di difesa del contribuente per escludere che il VAT number valesse come presunzione assoluta non superabile con prova contraria.

  • art. 226, nn. 3 e 4, Dir. 2006/112/CE

    Il VAT number è elemento essenziale della fattura ai fini dell'identificazione del soggetto passivo, ma non costituisce di regola prova esclusiva dell'identità del cessionario.

  • art. 214, par. 1, Dir. 2006/112/CE

    La direttiva impone l'identificazione IVA del soggetto passivo, ma ciò non rende il numero IVA dell'acquirente condizione sostanziale in sé, almeno per il periodo antecedente alle modifiche del 2020.

  • art. 138 Dir. 2006/112/CE

    Prima delle modifiche del 2020, le condizioni sostanziali dell'esenzione per cessioni intracomunitarie prevalgono sui requisiti formali; dopo il 1° gennaio 2020 il numero IVA del cessionario assume invece rilievo sostanziale.

  • art. 41 d.l. n. 331 del 1993 conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993

    È richiamato solo per dare conto del recepimento interno, dal 2020, delle modifiche europee sulle cessioni intracomunitarie.

  • art. 1, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 192 del 2021

    Norma di attuazione interna della riforma unionale sulle cessioni intracomunitarie, rilevante solo per il periodo successivo al 1° gennaio 2020.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie anteriori al 1° gennaio 2020, l'indicazione del VAT number del cessionario in fattura è un requisito formale importante ma non decisivo: se emergono elementi sostanziali contrari, il giudice può individuare il reale cessionario.
  • La prova dell'identità del destinatario effettivo dell'operazione non può essere rigidamente ancorata al solo dato formale del numero IVA, dovendo il giudice valorizzare complessivamente fatture, contabilità, pagamenti e ogni altro indizio rilevante.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto le vesti della violazione di legge quando la censura mira, in realtà, a una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Dopo le modifiche introdotte dalla direttiva 2018/1910/UE e dal recepimento interno, il VAT number del cessionario assume invece rilievo sostanziale nelle cessioni intracomunitarie, con disciplina più rigorosa rispetto al periodo precedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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