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Sentenza

Sentenza n. 11906/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - del verbale e del provvedimento assunto dalla Corte d'Appello di Roma - 6^ Sottocommissione d'esame da remoto presso la Corte d'Appello di Napoli, il 20 marzo 2023, con il quale il ricorrente – candidato, all'esito della prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense sessione 2022-2023, non è stato ammesso alla seconda prova orale, avendo conseguito un punteggio di 12/30. -nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale, collegato o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente. nonché per l'accertamento e per la declaratoria dell'illegittimità della disposta non idoneità alla seconda prova d'esame, per violazione delle Linee Generali adottate dal Ministero della Giustizia con D.M. 16.09.2022 e dalla Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli nella seduta del 20.03.2023; conseguentemente, del diritto del ricorrente – candidato a ripetere la prova davanti a Commissione in diversa composizione, sottoponendo al medesimo candidato una terna di quesiti che rispettino le Linee Guida Generali del DM 16.09.2022 e della seduta plenaria della Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli.

Giustizia amministrativa202308272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale e provvedimento della Sottocommissione d'esame che hanno dichiarato il candidato non idoneo alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale e il provvedimento del 20 marzo 2023 con cui la Sottocommissione d'esame presso la Corte d'Appello di Napoli, operante da remoto presso la Corte d'Appello di Roma, lo ha escluso dalla seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, avendo conseguito 12/30 alla prima prova orale. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'illegittimità della non idoneità e la ripetizione della prova davanti a una commissione diversamente composta, con quesiti conformi alle Linee generali del D.M. 16 settembre 2022 e agli indirizzi della Sottocommissione. Nel corso del giudizio, il 18 giugno 2026, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione di rinuncia aveva fatto venir meno l'interesse alla definizione della controversia. La rinuncia è stata qualificata come irrituale perché non risultava notificata alla controparte nel rispetto del termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto il giudice non ha dichiarato l'estinzione per rinuncia, ma ha definito il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    la rinuncia non risulta notificata alla controparte nel rispetto del termine previsto

    La rinuncia irrituale, non notificata alla controparte secondo le modalità e i termini prescritti, non comporta l'estinzione del giudizio per rinuncia; se evidenzia il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte nel rispetto del termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non determina l'estinzione del giudizio per rinuncia; quando essa dimostra il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche in presenza di una rinuncia processuale irrituale, purché dagli atti risulti in modo univoco che il ricorrente non ha più interesse alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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