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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38789/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 24/10/2024, articolata in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, con la censura che le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, avrebbero dovuto essere corroborate da riscontri estrinseci; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella rideterminazione della pena, per mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ai sensi dell'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. come escamotage per superare i limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p.; ha inoltre rilevato che la valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa è motivata e che, in concreto, la reiterazione del modus operandi alle tre vittime ha costituito un riscontro estrinseco alle loro dichiarazioni. Sul secondo motivo ha rilevato la manifesta infondatezza: la Corte territoriale ha escluso la diminuente per lieve entità perché era presente penetrazione imposta con violenza e significativa compressione del bene giuridico; la decisione è ritenuta non manifestamente illogica. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Disciplina i criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Cassazione osserva che non è ammesso aggirare i limiti di ammissibilità delle censure processuali invocando la violazione di questa norma quando l'art. 606 c.p.p. limita la deducibilità della violazione di norme processuali

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato come regola di giudizio collegata alla valutazione della prova; la sua inosservanza non è deducibile in cassazione se non nei casi previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), c.p.p.

    Fissa i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: lett. b) riguarda errori di diritto, lett. c) l'inosservanza di norme processuali rilevanti a pena di nullità e lett. e) i vizi di motivazione; la Corte ricorda che non è possibile usare la lett. c) o b) per aggirare il divieto di impugnare valutazioni di merito non manifestamente illogiche

  • art. 609-bis c.p.

    Norma che punisce la violenza sessuale; il terzo comma prevede la diminuente per minore gravità. La Corte ricorda che il riconoscimento della diminuente richiede una valutazione globale del fatto (mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima) e che la presenza di penetrazione tende ad escludere la minore gravità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica condannando il ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende

  • Sez. U., Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare il divieto di dedurre in cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. per oltrepassare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.

  • Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012

    Affermata la possibilità di fondare la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa quando vi sia adeguata motivazione sulla sua credibilità e sull'attendibilità intrinseca del racconto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 325 del 2005

    Richiamata in materia di bilanciamento sanzionatorio e finalità del terzo comma dell'art. 609-bis: il legislatore ha previsto una diminuente per casi di minore gravità quando la lesione della libertà sessuale è di minima entità

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso aggirare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p. deducendo la violazione di norme processuali (es. art. 192 c.p.p.) per chiedere la riconsiderazione della valutazione della prova; i motivi devono inquadrare errori di diritto o vizi di motivazione consentiti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole reggere la condanna se la motivazione della decisione verifica specificamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; quando ciò avviene sono necessari argomenti più penetranti rispetto a quelli impiegati per i normali testi testimoniali.
  • Per il riconoscimento della diminuente per minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p., è necessaria una valutazione globale del fatto (mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima): l'assenza di penetrazione da sola non basta a riconoscere la diminuente, mentre la presenza di penetrazione tende a escluderla salvo che la complessiva gravità del fatto non sia lieve.
  • Nelle impugnazioni è strategico formulare i motivi in termini compatibili con l'art. 606 c.p.p.: per contestare la valutazione della prova bisogna dimostrare la presenza di un vizio di motivazione rilevante (es. contraddittorietà o manifesta illogicità), non semplicemente proporre una diversa lettura della prova.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e, ove previsto, al versamento alla Cassa delle ammende; il ricorrente deve valutare preliminarmente la fondatezza tecnica del ricorso per evitare esborsi e sanzioni economiche.

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