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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9478/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la confisca di prevenzione di immobili (in particolare l'appartamento in Piazza Matteotti n. 4) disposta nei confronti degli eredi di Crescenzo Castiello. Contestano la valutazione della Corte distrettuale riguardo alla fittizietà delle intestazioni e alla sproporzione degli impieghi (art. 24 d.lgs. n. 159/2011), nonché il presunto difetto dei presupposti per applicare le presunzioni di cui all'art. 26 d.lgs. n. 159/2011. Sostengono altresì la buona fede dell'acquirente Paolo Castiello per l'acquisto del 2017 (pagamento con assegno di €50.000 e mutuo), l'assenza di notifica e l'insufficiente valutazione della capacità reddituale familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato sia ampia e congrua: gli immobili risultavano il frutto di intestazioni fittizie operate da Crescenzo Castiello tramite prestanome, il quale manteneva la disponibilità "uti dominus" dei beni e li destinava all'abitazione familiare. La vendita del 15 maggio 2017 è stata ritenuta un'operazione fittizia, posta in essere per sottrarre il bene alla procedura, e quindi nulla ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Le censure dei ricorrenti sono state considerate genericamente critiche o meri tentativi di rivalutazione del merito e non hanno dimostrato violazioni di legge rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione e antimafia)

    art. 4, lett. a) e b.; art. 24; art. 26, comma 1 e comma 2

    Art. 4: la pericolosità di Crescenzo Castiello era stata accertata ai sensi delle previsioni di legge. Art. 24: la verifica della sproporzione tra impieghi e redditi deve essere effettuata considerando la serie temporale degli acquisti e delle disponibilità, non limitandosi a elementi successivi irrilevanti. Art. 26, comma 1: permette di dichiarare la nullità degli atti che risultino fittizi quando emerge che il bene era effettivamente nella disponibilità del "proposto"; la Corte ha ritenuto sufficiente l'accertamento della fittizietà sulla base della sequenza delle operazioni e della disponibilità reale del bene. Art. 26, comma 2: la presunzione prevista richiede prova dell'intestazione fittizia e della disponibilità in capo al proposto, ma il giudice può dichiarare la nullità anche mediante valutazione complessiva delle evidenze senza limitarsi alla presunzione formale.

Massime di principio

  • Quando un bene risulta da una sequenza di trasferimenti a favore di soggetti vicini (familiare, nuora, prestanome) e il soggetto indicato come reale proprietario continua ad averne la disponibilità "uti dominus", il giudice valuta la sostanza oltre la forma e può qualificare l'intestazione come fittizia.
  • Una compravendita successiva, posta in essere dopo l'avvio o la conoscenza di attività di prevenzione e mirata a sottrarre il bene alla procedura, può essere dichiarata nulla come atto fittizio anche se formalmente vi è stata una modalità di pagamento (assegno, mutuo); conta la genuinità economica dell'operazione e la corrispondenza fra chi paga e chi effettivamente detiene la disponibilità del bene.
  • La valutazione della "sperequazione" tra impieghi e redditi deve considerare il periodo e le circostanze degli acquisti effettuati dal reale dominus; elementi sopravvenuti dopo il decesso o dopo che il bene era già nella disponibilità del proposto non bastano a rimuovere l'accertamento della fittizietà.
  • Per impugnare con successo una confisca basata su intestazioni fittizie è necessario affrontare puntualmente la motivazione e fornire elementi probatori specifici (es. dimostrare origine lecita delle somme utilizzate, indipendenza effettiva dell'acquirente, notifiche mancanti solo se rilevanti e provate); censure generiche o mera rivisitazione del merito sono inammissibili.
  • La presunzione dell'art. 26, comma 2 è uno strumento probatorio importante, ma la nullità degli atti fittizi può essere accertata anche attraverso un giudizio complessivo delle prove che dimostrino la sostanziale disponibilità del bene da parte del proposto.

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