Sentenza del 08/06/2015 n. 3208 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo - Cartella di pagamento regolarmente notificate - Impugnazione solo per vizi propri - Prescrizione decennale - Notifica a mezzo posta - Appello rigettato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo e, in sostanza, la debenza delle somme richieste mediante cartelle di pagamento. La decisione ha però accertato che le cartelle erano state regolarmente notificate e non erano state impugnate tempestivamente. Di conseguenza, la pretesa impositiva si era consolidata e non poteva più essere contestata in occasione dell'impugnazione del preavviso, salvo vizi propri di quest'ultimo o la mancata notificazione degli atti presupposti.
La decisione
L'appello è stato rigettato. È stata ritenuta regolare la notifica delle cartelle effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica. Poiché le cartelle non erano state impugnate nei termini, la pretesa era divenuta definitiva e soggetta al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Il preavviso di fermo non poteva quindi essere utilizzato per rimettere in discussione la debenza delle somme.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
Un atto della riscossione, come il preavviso di fermo, può essere contestato solo per vizi che lo riguardano direttamente. Gli atti precedenti possono essere contestati insieme all'atto successivo soltanto se non sono stati previamente notificati.
Art. 26, D.P.R. 602/1973
La cartella esattoriale può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario, senza obbligo di redigere una distinta relata di notifica.
Art. 2953 c.c.
Quando un credito è definitivamente accertato da un titolo non più impugnabile, il termine di prescrizione può diventare decennale. Nel caso esaminato, la mancata impugnazione tempestiva delle cartelle ha reso definitiva la pretesa, con applicazione della prescrizione decennale.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo non consente, di regola, di contestare nuovamente il merito della pretesa contenuta nelle cartelle già regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
- Quando le cartelle risultano validamente notificate e non vengono impugnate tempestivamente, la pretesa diventa definitiva e può essere soggetta al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
- L'impugnazione dell'atto successivo deve concentrarsi sui suoi vizi propri, come errori, difetti procedurali o mancanza dei presupposti del fermo; la contestazione delle cartelle precedenti è possibile solo se la loro notifica è mancata o è inesistente.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza una separata relata, purché l'avviso documenti regolarmente la consegna.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare la prova della notifica delle cartelle, la tempestività delle eventuali impugnazioni e l'esistenza di vizi specifici dell'atto di fermo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2015Sentenza del 08/06/2015 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 giu 2015Sentenza del 08/06/2015 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2015Sentenza del 08/06/2015 n. 221 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2015Sentenza del 08/06/2015 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 8 giu 2015Sentenza del 08/06/2015 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 giu 2015Sentenza del 08/06/2015 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →