Cassazione Penale, Sentenza n. 2765/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del titolo cautelare e altro fatto già giudicato determina che la misura cautelare già subita (quattro anni per il reato precedente e un anno e sei mesi per l'attuale) sia complessivamente superiore a metà della pena definitiva (dieci anni), giustificando così la modifica della misura cautelare a favore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione del Tribunale di Lecce che ha indicato molteplici motivi ostativi alla sostituzione della misura e ha richiamato l'applicabilità della doppia presunzione prevista dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza esclusiva della custodia in carcere) per i reati in materia di stupefacenti. La Corte ha inoltre chiarito che il riconoscimento della continuazione incide solo sul trattamento sanzionatorio (computo della pena) e non sull'autonomia delle misure cautelari; la custodia già sofferta in altro procedimento può rilevare solo ai fini del computo della pena residua, non per ottenere la sostituzione della misura cautelare in corso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Il giudice ha ritenuto applicabile la "doppia presunzione" prevista dall'art. 74 (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere per i reati di cui all'articolo), considerandola decisiva per negare la sostituzione della misura. Tale presunzione rende particolarmente difficile la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive, salvo che non siano provati elementi nuovi e specifici in senso contrario.
Giurisprudenza: Sez.1, n. 18308 del 23/2/2018 (Iannicelli, Rv. 273133)
La sentenza richiamata conferma che il riconoscimento della continuazione incide sul trattamento sanzionatorio (cumulo e conseguente favore nella determinazione della pena) ma non incide sull'autonomia delle misure cautelari; la custodia già sofferta in altro procedimento rileva solo ai fini del conteggio della pena residua e non per ottenere la sostituzione della misura cautelare ancora in corso.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non incide sul merito della valutazione cautelare ma disciplina gli obblighi formali a seguito della pronuncia.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione fra reati ha efficacia principalmente sul trattamento sanzionatorio (computo delle pene) e non modifica automaticamente l'autonomia delle misure cautelari già disposte nei singoli procedimenti.
- Per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 opera una doppia presunzione che rende la custodia in carcere presumibilmente necessaria e adeguata; chi chiede la sostituzione deve proporre elementi nuovi e specifici che contrastino tale presunzione.
- Le periodi di custodia cautelare già scontati in procedimenti diversi possono rilevare esclusivamente per il calcolo della pena complessiva residua, non per dimostrare che la misura attualmente in corso sia sproporzionata salvo prova di fatti sopravvenuti.
- In situazioni analoghe, per aumentare le possibilità di ottenere la sostituzione della misura cautelare è opportuno documentare cambiamenti concreti delle esigenze cautelari (es. mutamento delle condizioni personali, stati di salute, inattendibilità delle esigenze investigative precedentemente indicate, misure alternative concrete e monitorabili).
- In sede di impugnazione è strategico censurare specificamente l'applicabilità delle presunzioni normative eventualmente richiamate dal giudice e fornire elementi probatori idonei a confutarle; una censura generale sulla motivazione senza affrontare la presunzione può risultare inammissibile.
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