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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato dalla Prefettura della Provincia di Terni in data -OMISSIS- (Prefettura Terni - Antimafia - Prot. Interno n. -OMISSIS-) avente ad oggetto "L'informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i." (-OMISSIS- Prefettura di Terni - Interdittiva Antimafia n. -OMISSIS-) (-OMISSIS- PEC- Prefettura Terni - Antimafia - Prot. Uscita N.-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Terni ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva chiedendone, in via cautelare, la sospensione. Le censure si concentravano sul tempo trascorso dalla condanna penale e sulla giustificabilità della sede legale, collocata in locali ritenuti inadatti e inutilizzati, in ragione dello svolgimento dell'attività in altra sede e delle strategie aziendali di espansione. Dal testo emerge inoltre la contestazione della valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare ha ritenuto rilevanti gli elementi oggettivi esposti dalla Prefettura: partecipazioni incrociate, controllo imprenditoriale di fatto, rapporti economici continuativi, uso di sedi legali fittizie, frequenti avvicendamenti di amministratori e trasferimenti di quote. Tali elementi collegavano, anche indirettamente, la società a soggetti con precedenti penali significativi ai fini del d.lgs. 159/2011 e ad altre imprese già interdette con provvedimenti inoppugnabili. Il decorso del tempo non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di riabilitazione o di elementi positivi sopravvenuti, a escludere la persistente rilevanza delle condotte penalmente accertate. Il quadro complessivo non è apparso manifestamente illogico né fondato su travisamenti e ha sostenuto il giudizio prognostico prefettizio, formulato secondo il criterio del “più probabile che non”, circa un pericolo strutturale e non occasionale di permeabilità della società ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. La situazione è stata ritenuta non affrontabile mediante misure alternative. Nel bilanciamento cautelare è stata accordata prevalenza all'interesse pubblico al contrasto della criminalità organizzata, alla sicurezza pubblica e alla tutela dell'economia legale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento normativo dell'informazione antimafia interdittiva; il provvedimento cautelare valuta il rischio di infiltrazione mafiosa secondo una prognosi complessiva.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità dell'informazione antimafia interdittiva non è esclusa quando la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione si fonda su un quadro complessivo di elementi oggettivi, anche indiretti, quali partecipazioni incrociate, controllo di fatto, rapporti economici continuativi, sedi legali fittizie e frequenti mutamenti degli assetti societari.
  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto, secondo il criterio del “più probabile che non”, da una situazione strutturale e non occasionale di permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata; una simile valutazione non è manifestamente illogica o travisata quando risulti sostenuta da una pluralità coerente di elementi indiziari.
  • Il mero decorso del tempo dalla condanna penale non elimina la rilevanza delle condotte accertate ai fini dell'interdittiva antimafia, se non risultano riabilitazione o altri elementi positivi sopravvenuti idonei a modificare la valutazione della posizione soggettiva.
  • Nel bilanciamento cautelare avverso un'interdittiva antimafia prevale l'interesse pubblico al contrasto efficace della criminalità organizzata, alla sicurezza pubblica e alla protezione dell'economia legale quando il rischio di infiltrazione appaia strutturale e non occasionale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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