Sentenza del 05/07/2018 n. 2776 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRES-IRAP-IVA-Avviso di accertamento-Termine di decadenza dell'accertamento - raddoppio dei termini in presenza di denuncia penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificare l'avviso di accertamento ai fini delle imposte indicate, in particolare IRPEF/IRES, IRAP e IVA. Il contribuente riteneva scaduto il termine ordinario e contestava l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dagli articoli 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione alla presentazione tardiva o all'archiviazione della denuncia penale. La regola affermata è che il raddoppio opera quando, al momento della scadenza ordinaria, esistono seri indizi di reato tali da rendere obbligatoria la denuncia, indipendentemente dal successivo esito penale.
La decisione
La disciplina del raddoppio dei termini è stata ritenuta applicabile agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, senza che rilevino, di per sé, né l'archiviazione della denuncia penale né la sua presentazione oltre il termine ordinario di decadenza. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015, come coordinate con la legge n. 208 del 2015, non incidono sugli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015 né sugli inviti o processi verbali conosciuti entro tale data e seguiti dalla notifica dell'atto impositivo o sanzionatorio entro il 31 dicembre 2015. Pertanto, ove fossero presenti seri indizi di reato e fosse applicabile la disciplina transitoria, l'accertamento doveva considerarsi tempestivo.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi
Nella versione applicabile ratione temporis, il termine ordinario di accertamento può essere raddoppiato quando emergono seri indizi di reato che impongono la presentazione della denuncia penale.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
Termini per gli accertamenti IVA
La disposizione consente il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza dei presupposti penali previsti dalla disciplina vigente nel periodo considerato.
Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015
Disciplina transitoria del raddoppio dei termini
La nuova disciplina non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali conosciuti entro tale data, quando seguiti dalla notifica dell'atto impositivo o sanzionatorio entro il 31 dicembre 2015.
Legge n. 208 del 2015
Ha inciso sulla disciplina dei termini di accertamento e sul coordinamento temporale delle modifiche relative al raddoppio dei termini.
Art. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 e principi in materia di obbligo di denuncia penale
Il raddoppio richiede la presenza di elementi concretamente idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia, non la successiva condanna o la prosecuzione del procedimento penale.
Massime di principio
- Per valutare la tempestività di un avviso di accertamento occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis, il periodo d'imposta interessato e la data di notifica dell'atto.
- Il raddoppio dei termini non dipende dall'esito del procedimento penale: è sufficiente che, entro il termine ordinario, vi fossero seri indizi di un reato tributario tali da imporre la denuncia.
- La denuncia penale presentata tardivamente o successivamente archiviata non esclude automaticamente il raddoppio; il giudice deve verificare soprattutto l'esistenza originaria di seri indizi e dell'obbligo di denuncia.
- Per gli atti soggetti alla disciplina transitoria, occorre verificare le date del 2 settembre 2015 e del 31 dicembre 2015, perché possono rendere applicabile la normativa precedente.
- La mera indicazione di una denuncia penale non basta: l'Amministrazione deve poter giustificare la sussistenza di elementi concreti che rendessero effettivamente obbligatoria la denuncia.
- La regola va applicata con cautela ai periodi d'imposta più recenti, poiché le successive riforme hanno modificato il sistema del raddoppio dei termini.
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