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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 2290 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA di gruppo - compensazione - credito sorto in periodo precedente - è possibile. Accertamento - mutata ragione della pretesa - sgravio parziale - notifica cartella - non è sufficiente - esercizio di autotutela - rinnovazione dell'atto - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la possibilità di utilizzare nella liquidazione dell’IVA di gruppo un credito maturato dalla società controllata in un periodo d’imposta precedente all’adesione al regime consolidato, nonché la compensabilità del credito durante la permanenza nel regime anche in assenza di dichiarazione della controllata. Dall’altro lato, si contestava la legittimità dell’operato dell’Ufficio che, dopo aver accolto parzialmente le osservazioni del contribuente, aveva modificato la ragione della pretesa e proceduto a un semplice sgravio parziale tramite cartella, senza rinnovare formalmente l’atto impositivo.

La decisione

La decisione ha riconosciuto che, nell’ambito dell’IVA di gruppo, può essere compensato il credito della controllata maturato in un periodo precedente all’opzione per il regime consolidato. Il credito resta inoltre compensabile durante la permanenza nel regime anche se la controllata non ha presentato la dichiarazione. Quanto all’accertamento, è stato ritenuto insufficiente il mero sgravio parziale della cartella quando, a seguito delle osservazioni del contribuente, l’Ufficio abbia mutato la motivazione o la ragione sostanziale della pretesa. In tale situazione l’Amministrazione deve esercitare l’autotutela e rinnovare formalmente l’atto impositivo, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedimentali.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione costituisce il fondamento del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo e consente di considerare unitariamente le posizioni IVA delle società partecipanti, permettendo la compensazione dei crediti secondo le regole del regime.

  • Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le osservazioni presentate dal contribuente nel procedimento devono essere effettivamente valutate dall’Amministrazione. Se esse incidono sulla fondatezza o sulla motivazione della pretesa, l’Ufficio non può limitarsi a correggere materialmente la cartella, ma deve adottare un provvedimento coerente e formalmente rinnovato.

  • Art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    La norma riguarda il principio di colpevolezza nella materia sanzionatoria tributaria; la sua applicazione richiede che la responsabilità del contribuente sia valutata sulla base dell’elemento soggettivo previsto dalla disciplina.

  • D.M. 13 dicembre 1979

    Disciplina le modalità operative della liquidazione dell’IVA di gruppo, comprese le regole di trasferimento e compensazione delle eccedenze di credito tra le società partecipanti.

Massime di principio

  • Nel regime IVA di gruppo, il credito della controllata può essere utilizzato in compensazione anche se è maturato prima dell’ingresso nel regime consolidato, purché siano rispettate le condizioni sostanziali e procedurali previste dalla disciplina.
  • La mancata presentazione della dichiarazione della controllata non esclude automaticamente la compensabilità del credito durante la permanenza nel regime, se il credito risulta comunque validamente esistente e documentato.
  • Quando le osservazioni del contribuente inducono l’Ufficio a cambiare la motivazione o il fondamento della pretesa, non è sufficiente uno sgravio parziale della cartella: occorre rinnovare formalmente l’atto mediante autotutela.
  • La modifica sostanziale della ragione dell’accertamento richiede il rispetto delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa; l’Amministrazione non può sostituire informalmente il titolo della pretesa nella fase di riscossione.
  • Lo sgravio parziale può essere sufficiente per correggere un errore meramente quantitativo, ma non quando la correzione incide sul presupposto, sulla motivazione o sul titolo giuridico dell’accertamento.

Testo integrale

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