Cassazione Penale, Ordinanza n. 04372/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato per cassazione un'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Venezia. Dal testo non emerge il contenuto sostanziale del provvedimento di sorveglianza né il merito delle doglianze, poiché la Corte decide esclusivamente sulla ritualità dell'impugnazione. Il motivo rilevato dalla Corte è la proposizione personale del ricorso da parte del condannato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione delle norme che disciplinano il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dal condannato nei casi soggetti al regime di difesa tecnica previsto dalla norma richiamata insieme all'art. 613 c.p.p.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
La modifica normativa ha rafforzato il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Le Sezioni Unite sono richiamate a sostegno del principio per cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile in limine, senza esame del merito del provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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