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Ordinanza

Ordinanza del 27/10/2017 n. 25583 - Corte di Cassazione

Tributi - Aiuti di Stato illegittimi - Restituzione - Omessa comunicazione - Sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l'omessa presentazione dell'attestazione prevista dall'art. 24, comma 2, della L. n. 29/2006 e il mancato versamento in autoliquidazione degli aiuti di Stato illegittimamente fruiti sono soggetti alle sanzioni tributarie ordinarie, rispettivamente previste dagli artt. 11, comma 1, lett. a), e 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. Tali sanzioni sono compatibili con il diritto dell'Unione Europea perché rendono effettiva la procedura nazionale di recupero. La Corte ha cassato la sentenza della CTR, deciso nel merito rigettando il ricorso dei contribuenti e confermato la condanna alle spese di Euro 3.200 oltre spese prenotate a debito.

Sanzioni per omessa attestazione e mancato versamento nel recupero di aiuti di Stato illegittimi

Sanzioni nel recupero di aiuti di Stato illegittimi

La pronuncia riguarda il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e le sanzioni applicabili per l'omessa presentazione dell'attestazione richiesta dalla normativa nazionale e per il mancato versamento degli importi dovuti in autoliquidazione. La Corte di cassazione ha riconosciuto la piena compatibilità di tali sanzioni con la disciplina dell'Unione Europea.

Soggetti e atti impugnati

F.D. e P.R., soci della F.D. & c. s.a.s., avevano ricevuto, per l'anno 2004, comunicazioni di recupero degli aiuti di Stato e distinti atti di contestazione delle sanzioni.

Le comunicazioni riguardavano la restituzione degli aiuti consistenti nella detassazione del reddito d'impresa connessa a investimenti produttivi realizzati in comuni colpiti da eventi calamitosi. L'agevolazione era stata prevista dall'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.

Origine dell'obbligo di restituzione

Il recupero derivava dalla decisione della Commissione Europea n. 2005/315/CE del 20 ottobre 2004, che aveva dichiarato l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La decisione era stata attuata in Italia dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29.

La normativa europea imponeva allo Stato membro di procedere al recupero dell'aiuto illegittimo e dei relativi interessi. In base all'art. 14 del regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659, successivamente sostituito e aggiornato dal regolamento UE 2015/1589, il recupero deve essere effettuato senza indugio, mediante un'esecuzione immediata ed effettiva attraverso le procedure previste dall'ordinamento nazionale oppure mediante misure amministrative o legislative adottate specificamente.

Adempimenti previsti dalla normativa nazionale

La L. n. 29/2006 aveva previsto una procedura articolata in due adempimenti:

  • presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate di un'attestazione contenente gli elementi necessari per individuare l'aiuto fruito;
  • entro i sessanta giorni successivi, versamento in autoliquidazione degli importi equivalenti alle imposte non corrisposte per effetto dell'agevolazione e dei relativi interessi.

Nel caso concreto non era contestato che i contribuenti non avessero adempiuto né all'obbligo di presentazione dell'attestazione né a quello di versamento.

Sanzione per omessa attestazione

L'attestazione prevista dall'art. 24, comma 2, della L. n. 29/2006 è considerata uno strumento funzionale alle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Il relativo obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che il beneficiario abbia diritto a conservare l'aiuto oppure debba restituirlo totalmente o parzialmente.

È significativo, secondo la Corte, che l'attestazione dovesse essere presentata anche nei casi di autoliquidazione negativa. Ne consegue che l'omissione è sempre sanzionabile ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997.

La sanzione, originariamente prevista nella misura da lire 500.000 a lire 4.000.000, è stata sostituita dal D.Lgs. n. 158/2015, art. 15, lett. m), con quella da Euro 250 a Euro 2.000, senza sostanziale modifica della fattispecie sanzionatoria.

Sanzione per mancato versamento

Il mancato versamento in autoliquidazione degli importi dovuti ricade nella previsione generale dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che stabilisce una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

La Corte ha precisato che la riduzione al 15% prevista per i versamenti effettuati entro novanta giorni, introdotta dal 2016, non era applicabile nella fattispecie, poiché non risultava effettuato alcun versamento entro novanta giorni dalla notificazione degli atti di recupero e di irrogazione delle sanzioni, avvenuta nel 2006. Non si poneva pertanto un problema di successione delle leggi nel tempo.

Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea

I contribuenti sostenevano che la decisione della Commissione Europea e l'art. 24 della L. n. 29/2006 imponessero soltanto il recupero dell'aiuto e degli interessi, senza consentire l'applicazione di ulteriori sanzioni, che avrebbero dovuto essere espressamente previste dall'atto europeo.

La Corte ha respinto tale impostazione. L'obbligo di recupero deriva dalla normativa dell'Unione, ma le modalità concrete di attuazione, per quanto non disciplinate dal regolamento europeo, sono affidate alla legislazione nazionale. Lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per garantire un recupero effettivo e, in caso di insufficienza delle misure adottate, può essere sottoposto a una procedura di infrazione.

Pertanto, la previsione nazionale di sanzioni per l'inadempimento degli obblighi procedurali finalizzati al recupero dell'aiuto:

  • non è in contrasto con la normativa dell'Unione Europea;
  • è coerente con l'obiettivo di assicurare un recupero immediato ed effettivo;
  • rientra nella disciplina nazionale delle omesse dichiarazioni obbligatorie e degli omessi versamenti.

La Corte ha richiamato, tra l'altro, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea secondo cui l'unica difesa opponibile all'obbligo di recupero è costituita dall'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione della Commissione, citando le sentenze 9 luglio 2015, C-63/14, Commissione/Francia, e 11 settembre 2014, C-527/12, Commissione/Germania.

Iter processuale e giurisdizione

I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva riunito i quattro ricorsi e li aveva respinti.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 60/28/09 depositata il 5 marzo 2009, aveva confermato il rigetto relativamente agli atti di recupero, ma aveva accolto l'appello quanto alle sanzioni, ritenendole non dovute.

L'Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della L. n. 29/2006 e degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

La Corte ha precisato che la controversia restava sottoposta alla giurisdizione ordinaria in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c., sebbene la L. n. 234/2012, art. 49, avesse successivamente attribuito in via esclusiva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative al recupero degli aiuti di Stato illegittimi. Tale disposizione era entrata in vigore dopo l'introduzione del giudizio e anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione, presentato nel 2010.

Definizione agevolata della lite

Nel corso del giudizio i contribuenti avevano presentato un'istanza di definizione agevolata della lite fiscale sia per il recupero degli aiuti sia per gli atti sanzionatori. L'Ufficio aveva respinto l'istanza perché la controversia riguardava aiuti di Stato, fattispecie esclusa dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.

I contribuenti avevano successivamente documentato:

  • il pagamento effettuato il 30 novembre 2011;
  • il completamento della presentazione telematica tramite intermediario il 26 marzo 2012;
  • il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2012.

Essi avevano chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere. La richiesta è stata respinta perché il diniego non era stato impugnato nei termini.

L'art. 39 del D.L. n. 98/2011 rinvia, per gli aspetti procedurali non disciplinati, all'art. 16 della L. n. 289/2002. Quest'ultima disposizione imponeva di impugnare il diniego entro sessanta giorni davanti allo stesso giudice presso il quale pendeva la lite. Non risultando proposta tale impugnazione, il provvedimento di diniego non poteva essere esaminato nel giudizio di cassazione e non sussistevano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Decisione e spese

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Ufficio, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Il ricorso originario dei contribuenti è stato rigettato, con riconoscimento della legittimità delle sanzioni applicate per l'omessa attestazione e per il mancato versamento.

Le spese processuali sono state poste a carico dei soccombenti in solido e liquidate in Euro 3.200, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta il 21 giugno 2017 e depositata in cancelleria il 27 ottobre 2017.

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