Ordinanza del 31/10/2017 n. 25905 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso di M.N., ritenendo che la mancata indicazione sulle fatture della dicitura relativa all’utilizzo del credito d’imposta non possa comportare la revoca dell’agevolazione, perché tale sanzione non è prevista dalla legge ma soltanto da circolari ministeriali. Restano invece valide le contestazioni relative alla parte dell’investimento dichiarato non adeguatamente documentata. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate: illegittimità della revoca fondata sulla mancata dicitura in fattura e recupero limitato agli investimenti non documentati
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
La controversia riguarda il recupero di un credito d’imposta fruito ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388/2000 per investimenti effettuati in aree svantaggiate. La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dal titolare della ditta Stazione di Servizio Erg contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia.
Fatti e contestazioni dell’Amministrazione finanziaria
M.N. aveva trasmesso all’Amministrazione finanziaria il Modello CVS, indicando investimenti agevolati per Euro 243.258. L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato:
- la mancata apposizione sulle fatture di acquisto della dicitura «bene acquistato con il credito di imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8»;
- la documentazione di acquisti per soli Euro 204.467 circa, a fronte dell’investimento agevolato dichiarato di Euro 243.258.
Sulla base di tali rilievi, l’Ufficio aveva notificato un atto di recupero per complessivi Euro 105.211, ritenendo indebitamente compensato un credito non spettante.
Svolgimento del giudizio di merito
La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 180 del 2008, aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo a Euro 15.493 il credito d’imposta da recuperare.
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello principale, mentre M.N. si era costituito proponendo appello incidentale. Con sentenza del 12 luglio 2010, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente, ritenendo legittimo il recupero.
M.N. aveva quindi proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso.
Primo motivo: specificità dell’appello dell’Ufficio
Il contribuente aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non si fosse pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per mancanza di motivi specifici, richiesta dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte ha rigettato il motivo perché infondato. L’atto di appello incidentale del contribuente, trascritto nel ricorso per cassazione, non conteneva un’espressa formalizzazione dell’eccezione. Inoltre, dall’esame dell’atto di appello dell’Agenzia e della sentenza impugnata risultava la piena specificità dei motivi di gravame.
Secondo motivo: deduzione della divergenza tra investimento dichiarato e investimento documentato
Il contribuente aveva sostenuto che l’Ufficio avesse introdotto soltanto nel giudizio di primo grado la contestazione relativa alla differenza tra l’investimento dichiarato, pari a Euro 243.258, e gli acquisti documentati, pari a Euro 204.467, modificando così la motivazione dell’atto di recupero.
La Corte ha rigettato anche questo motivo. Secondo quanto emergeva dallo stesso ricorso del contribuente, l’atto di recupero conteneva già la contestazione della divergenza tra l’investimento dichiarato e quello effettivamente documentato. Il rilievo sostanziale era stato inoltre ribadito dall’Agenzia nelle controdeduzioni, insieme al rilievo formale relativo alla mancata annotazione sulle fatture.
Terzo motivo: insufficienza della motivazione sulla prova dell’investimento
M.N. aveva contestato l’insufficienza della motivazione della sentenza regionale, sostenendo che fosse stato ritenuto documentato soltanto parzialmente l’investimento agevolato.
La censura è stata ritenuta infondata. La Commissione tributaria regionale aveva rilevato che, a fronte dell’investimento di Euro 243.258 indicato nel Modello CVS, la ditta aveva documentato acquisti per Euro 204.467,60 e che il contribuente non aveva fornito elementi idonei a contrastare tali risultanze né in sede di verifica né nei giudizi di merito.
La Corte ha confermato che grava sul contribuente l’onere di provare il diritto all’agevolazione e l’effettività dell’investimento agevolabile. Le ulteriori doglianze sulla rilevanza della documentazione prodotta miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
Quarto motivo: mancata dicitura sulle fatture e assenza di una causa legale di revoca
Il contribuente aveva denunciato la violazione dell’art. 8 della L. n. 388/2000, sostenendo che la sentenza regionale avesse ritenuto legittimo il recupero sulla base di una causa di revoca prevista soltanto da circolari ministeriali e non dalla legge.
La Corte ha accolto il motivo. La Commissione regionale aveva considerato sostanziale, e non meramente formale, l’obbligo di riportare sulle fatture la dicitura «bene acquistato con il credito di imposta di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8», ritenendo che la sua omissione comportasse la revoca dell’agevolazione.
Tale conclusione era fondata sulle circolari ministeriali n. 41/E del 18 aprile 2001, paragrafo 4, e n. 38/E del 9 maggio 2002, paragrafo 2.1. La Corte ha però ribadito che le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonti del diritto. Esse non possono quindi imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge né introdurre cause di revoca di un’agevolazione fiscale non stabilite da una norma primaria.
La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 8, comma 8, della L. n. 388/2000, richiamato dall’Amministrazione, autorizza l’emanazione di decreti ministeriali per disciplinare le verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell’agevolazione, ma non legittima l’introduzione, tramite circolare, di una nuova causa di revoca.
Il principio affermato è conforme al precedente della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 22486 del 2013, relativo alla stessa omissione della dicitura sulle fatture.
Quinto motivo: recupero relativo alla parte dell’investimento non documentata
Il contribuente aveva contestato anche la legittimità del recupero totale del credito, fondato sulla differenza tra l’investimento dichiarato di Euro 243.258 e quello documentato per Euro 204.467.
Il motivo è stato rigettato. La Corte ha precisato che il giudice regionale aveva ritenuto fondato il recupero non per l’intero importo, ma limitatamente alla differenza tra:
- Euro 243.258, indicati nel Modello CVS come investimento agevolato;
- Euro 204.467, corrispondenti agli acquisti effettivamente documentati.
La mancanza di documentazione idonea a provare l’effettività della parte residua dell’investimento giustifica quindi il recupero del credito corrispondente a tale differenza.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha accolto esclusivamente il quarto motivo e ha rigettato gli altri motivi di ricorso. Di conseguenza:
- la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata cassata in relazione al motivo accolto;
- la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione;
- il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui la mancata annotazione sulle fatture della dicitura prevista dalle circolari non costituisce, in assenza di una specifica previsione legislativa, causa di revoca dell’agevolazione;
- al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 21 giugno 2017 e depositata in cancelleria il 31 ottobre 2017.
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