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Sentenza

Sentenza n. 1011/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla quarta Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta Sottocommissione del 18.2.2025.

Giustizia amministrativa202506188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024 e verbale di correzione della prova scritta di diritto civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il giudizio di 15/30 riportato nella prova scritta di diritto civile e la conseguente non ammissione all'orale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 46, comma 5, l. 247/2012, nonché carenza, insufficienza e incongruità della motivazione, sostenendo che il solo voto numerico non fosse sufficiente e che la commissione avrebbe dovuto apporre note a margine e formulare un giudizio, anche sintetico, sull'elaborato. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, lamentando l'eccessiva brevità dei tempi di correzione e una diversa percentuale di promossi rispetto a un'altra seduta della stessa sottocommissione, deducendo altresì l'illegittimità derivata. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che il proprio elaborato rispettasse i criteri predeterminati dalla commissione. In particolare, ha ritenuto corretta la trattazione della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori e ha contestato la valutazione negativa della prova.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha anzitutto escluso l'applicabilità dell'art. 46, comma 5, l. 247/2012 alla sessione controversa, in quanto la disciplina transitoria dell'art. 49 della medesima legge, come modificata dall'art. 10, comma 2-ter, del d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025, mantiene per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge n. 247/2012 l'applicazione delle norme previgenti, comprese quelle sulle modalità dell'esame. Ha quindi ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione, l'attribuzione del voto numerico, ove espressa secondo criteri predeterminati, richiamando la giurisprudenza costituzionale e l'Adunanza plenaria n. 7/2017. Ha escluso che fosse sindacabile la durata delle operazioni di correzione, in assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi da dedicare alla valutazione di ciascun elaborato. Nel merito tecnico della prova, ha ritenuto coerente il giudizio di insufficienza con i criteri fissati dalla commissione: l'elaborato aveva richiamato gli artt. 1663 e 1667 c.c. senza adeguatamente sviluppare il fondamento della responsabilità dell'appaltatore, omettendo il riferimento agli artt. 1662 e 1176, comma 2, c.c.; aveva inoltre richiamato l'art. 2226 c.c. senza esaminare adeguatamente gli obblighi propri del direttore dei lavori, in particolare il controllo sulla qualità dei materiali e sulla corretta esecuzione; infine, non aveva quantificato il danno richiesto. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché basata su un confronto atomistico e non dimostrava l'identità complessiva degli elaborati né la comparabilità delle valutazioni, anche considerando che il riferimento a un altro elaborato non chiariva se fosse stato corretto dalla stessa sottocommissione. Il giudice ha inoltre ribadito i limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, non risultando travisamenti o manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per difetto di motivazione, ma il motivo è stato respinto perché il voto numerico, in presenza di criteri predeterminati, è ritenuto sufficiente a esprimere il giudizio della commissione.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    La disposizione, che prevede modalità specifiche di correzione e motivazione degli elaborati, non è stata ritenuta applicabile alla sessione controversa per effetto della disciplina transitoria dell'art. 49 della stessa legge.

  • art. 49, comma 1, l. 247/2012

    per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti

    La disciplina transitoria mantiene l'applicazione delle norme previgenti sulle prove e sulle modalità dell'esame per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge.

  • art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025

    Ha sostituito il termine di dodici anni con quello di tredici anni nell'art. 49, comma 1, l. 247/2012, rendendo applicabile la disciplina transitoria alla sessione esaminata.

  • art. 1662 c.c.

    Rileva quale fondamento dell'obbligo dell'appaltatore di verificare e controllare l'andamento dei lavori e di eseguire l'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata

    Integra il parametro della diligenza professionale dell'appaltatore, il cui mancato esame è stato considerato una carenza dell'elaborato.

  • art. 1663 c.c.

    La disposizione riguarda la denuncia dei difetti della materia; il suo richiamo nell'elaborato non è stato ritenuto sufficiente a fondare adeguatamente la responsabilità dell'appaltatore.

  • art. 1667 c.c.

    La disposizione riguarda la garanzia per difformità e vizi dell'opera; il suo richiamo, limitato al profilo rimediale, è stato ritenuto incompleto rispetto alla ricostruzione della responsabilità.

  • art. 2226 c.c.

    Il richiamo alla disciplina delle difformità e dei vizi dell'opera è stato ritenuto inadeguato perché non accompagnato dall'analisi degli obblighi di controllo propri del direttore dei lavori.

Massime di principio

  • Nella disciplina transitoria prevista dall'art. 49 l. 247/2012, come modificata per estendere il periodo transitorio, le prove e le modalità dell'esame di abilitazione forense restano assoggettate alle norme previgenti; pertanto, l'art. 46, comma 5, della stessa legge non trova applicazione durante tale periodo.
  • Nelle procedure comparative ed abilitative, il voto numerico attribuito secondo criteri di valutazione previamente fissati è, di regola, sufficiente a motivare il giudizio della commissione, senza necessità di ulteriori annotazioni o spiegazioni analitiche.
  • La durata delle operazioni di correzione degli elaborati non è, di per sé, sindacabile in sede di legittimità quando non esista una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi da dedicare alla valutazione di ciascuna prova; la brevità dei tempi non dimostra autonomamente superficialità o illegittimità della correzione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni esaminatrici non può sostituire il giudizio della commissione e può condurre all'annullamento solo in presenza di vizi riconoscibili, quali travisamento dei fatti, manifesta illogicità o incoerenza con i criteri predeterminati.
  • La comparazione tra elaborati o tra esiti di diverse sedute non dimostra disparità di trattamento se è svolta in modo atomistico, senza provare l'identità complessiva delle prove, la piena comparabilità delle situazioni e l'incidenza equivalente delle singole carenze sulla valutazione finale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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