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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39952/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) rispetto al reato di ricettazione attenuata contestato; sosteneva che l'offesa fosse di particolare tenuità e quindi estinguibile ai sensi della norma

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo unico. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente escluso la particolare tenuità, soprattutto per la finalità speculativa dell'atto (la bicicletta, provento di furto, era stata offerta in vendita sulla piattaforma SUBITO.it). La Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato richiamando i criteri del primo comma dell'art. 133 c.p., senza necessità di esaminare tutti gli elementi elencati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché la condotta aveva finalità speculativa (messa in vendita del bene provento di reato), incompatibile con la nozione di particolare tenuità

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i criteri per valutare la gravità dell'offesa (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo ecc.). La Corte ha affermato che per riconoscere la particolare tenuità è necessario attingere a questo 'serbatoio' di criteri, ma non è obbligatorio esaminare tutti gli elementi: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la determinazione di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio fissando la somma in euro 3.000

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 (Milone)

    Usata dalla Corte per confermare il principio secondo cui non occorre esaminare tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti nella motivazione

Massime di principio

  • La particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non si riconosce se la condotta presenta una finalità speculativa (es. messa in vendita del bene provento di reato): la mera esigenza personale del reo è diversa dall'attività di commercializzazione
  • Il giudice deve ancorare la valutazione della tenuità ai criteri del primo comma dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo ecc.), ma non è obbligato a trattare tutti i singoli elementi: è sufficiente la menzione e l'analisi di quelli ritenuti rilevanti per il caso concreto
  • La scelta motivazionale della Corte di merito va sindacata in Cassazione solo in presenza di omessa, manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge: argomentazioni congrue e coerenti sull'elemento speculativo escludono il vizio di motivazione
  • L'offerta in vendita su piattaforme online di beni provento di reato costituisce indicatore rilevante di profitto e speculazione e, quindi, di non applicabilità della causa di particolare tenuità
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale
  • In fase di impugnazione è importante contestare in modo specifico e motivato la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; un generico rilievo sulla tenuità senza affrontare le considerazioni concrete del giudice di merito difficilmente attecchisce in Cassazione

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